Comunicazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Richiesta riduzione premio Inail per anno 2014

Il 28/02/14 scade il termine per presentare la domanda di riduzione del premio INAIL.
La domanda può essere presentata dalle aziende che nel 2013 hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa.

Gli sconti variano in funzione del numero dei lavoratori, come indicato nella seguente tabella:

fino a 10 lavoratori 30%
da 11 a 50 lavoratori 23%
da 51 a 100 lavoratori 18%
da 101 a 200 lavoratori 15%

Alcuni esempi per considerare l’ordine di grandezza dello sconto INAI

Operaio edile:
Se si ipotizza una retribuzione lorda annua di 27.000 € e una contribuzione INAIL del 13 %, l’importo da versare all’INAIL è di circa 3.510 € all’anno.
Se l’azienda, con le sue azioni aggiuntive sulla sicurezza, ottiene lo sconto del 30 % sull’importo da versare, risparmia circa 1.053 € all’anno per ciascuno operaio edile.

Operaio metalmeccanico:
Se si ipotizza una retribuzione lorda annua di 24.000 € e una contribuzione INAIL del 6,5 %, l’importo da versare all’INAIL è di circa 1560 € all’anno.
Se l’azienda, con le sue azioni aggiuntive sulla sicurezza, ottiene lo sconto del 30 % sull’importo da versare, risparmia circa 468 € all’anno per ciascuno operaio.

Impiegato:
Se si ipotizza una retribuzione lorda annua di 30.000 € e una contribuzione INAIL 1 %, l’importo da versare all’INAIL è di circa 300 € all’anno.
Se l’azienda, con le sue azioni aggiuntive sulla sicurezza, ottiene lo sconto del 30 % sull’importo da versare, risparmia circa 90 € all’anno per ciascun impiegato.

Documento di valutazione dei rischi
Dal 1 Giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 lavoratori (che prima potevano limitarsi alla sola autocertificazione) devono redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
Il controllo di tale documentazione viene fatto, oltre che dagli Ispettori ASL, anche dagli Ispettori del Lavoro.

Formazione lavoratori
Tutti i lavoratori devono seguire i corsi di formazione. La normativa prevede che la formazione sia effettuata entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Le sanzioni previste sono molto elevate, poiché viene conteggiata una sanzione per ciascun addetto non formato (la sanzione è di circa 1.500 € per addetto).
La formazione può essere svolta presso l’ente bilaterale a cui si è iscritti, o presso Agenzie Formative o direttamente in Azienda con docenti qualificati.

Aumento sanzioni
Dal 2014 le sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono aumentate di circa il 10% come conseguenza dell’aumento Istat.
A tale aumento se ne aggiunge uno ulteriore del 30% in caso di lavoro sommerso o irregolare.

Maggiori approfondimenti in studio.

Signa, 20 gennaio 2014                                                   Studio Bambagioni

 

 

 

 

 

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