Articolo 32 – Informazione e pubblicità informativa

E' consentita l’informazione a terzi - anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili - sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta, su particolari rami di attività, su colleghi che abbiano in precedenza fatto parte dello studio – anche inserendone il nome nella denominazione dello stesso – dopo aver ottenuto il consenso di questi, se ha cessato l’attività professionale, o degli eredi. Non possono essere evidenziati propri risultati professionali o citati nominativi di clienti. Non possono essere usati titoli accademici o professionali non riferiti alle attività oggetto della professione.

Sono consentite l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione a rubriche su materie professionali.

La comunicazione di informazioni tecniche può essere liberamente attuata nei riguardi della propria clientela e di terzi che ne facciano richiesta.

Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e rispetto della dignità e del decoro della professione, non devono essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi. Non sono consentite forme di pubblicità comparativa, né forme di pubblicità diverse da quelle descritte nei commi precedenti.

E’ fatto obbligo di comunicare all’ordine di appartenenza l’inizio di qualsiasi attività informativa per via telematica finalizzata ad una diffusione dell’immagine o dei servizi dello studio professionale nei confronti del pubblico.

In caso di dubbi sull’applicazione del presente articolo è raccomandata la preventiva consultazione dell’apposita Commissione consultiva che gli Ordini avranno cura di costituire.