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L’Agenzia delle entrate può procedere agli accertamenti bancari sui conti del professionista anche se non ci sono gravi indizi di evasione fiscale. Né ha l’obbligo di motivare circa le indagini svolte dalla Guardia di finanza sui movimenti sospetti.

L'Agenzia delle entrate può procedere agli accertamenti bancari sui conti del professionista anche se non ci sono gravi indizi di evasione fiscale. Né ha l'obbligo di motivare circa le indagini svolte dalla Guardia di finanza sui movimenti sospetti. È quanto affermato dalla Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 8266 del 4 aprile 2018, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria e respinto quello incidentale di un professionista, sospettato dall'ufficio perché titolare di due partite Iva. La circostanza, per il contribuente, era un indizio insufficiente di evasione fiscale. Motivo per cui le Fiamme gialle non avrebbero dovuto avere accesso ai suoi conti bancari e postali. Di tutt'altro avviso la sezione tributaria del Palazzaccio che sul punto non ha per nulla condiviso le ragioni addotte dalla difesa per far cadere l'atto impositivo. Infatti i Supremi giudici, in fondo alla sentenza, scrivono chiaramente che l'Agenzia non ha l'obbligo di motivare la ragione per la quale ricorre alle indagini bancarie, né il loro svolgimento presuppone elementi indiziari gravi, precisi e concordanti di evasione fiscale. Infatti, si legge nel passaggio successivo, l'art. 32, del dpr n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia le operazioni su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale e tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. Anche la Procura generale del Palazzaccio ha invocato lo stesso epilogo. Confermare l'accertamento sui conti dell'ingegnere-avvocato, respingendo tutti i motivi presentati dalla sua difesa nel ricorso incidentale.

Debora Alberici – 05 aprile 2018 – tratto da Italia Oggi

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