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Si ricorda l’importanza del versamento dei contributi in quanto la Legge 296/2006, articolo 1, comma 1175 subordina i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

L’individuazione e la contestazione di situazioni di irregolarità danno luogo all’ incompatibilità con i benefici normativi e contributivi, pertanto gli istituti, solo dopo aver invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni con comunicazione inviata a mezzo PEC e salvo che non intervenga tempestivamente il pagamento delle somme a debito ovvero la regolarizzazione delle violazioni contestate, inibisce il rilascio del Durc con conseguente recupero di eventuali benefici normativi e contributivi.

Quante sopra sono indicazioni operative diramate d’intesa con INPS ed INAIL, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n.3 del 18 Luglio 2017 e della successiva nota n.255 del 17 Ottobre 2017.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Signa, 02 luglio 2018                                                                    Studio Bambagioni

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