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È mensile la sanzione sulla tracciabilità delle paghe. La somma da 1.000 a 5.000 euro, prevista a carico di chi corrisponda retribuzioni in contante dal 1° luglio, va applicata per ogni mensilità di paga per la quale sia stato consumato l'illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori che ne sono stati interessati. A precisarlo è l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota protocollo n. 5828/2018.

La tracciabilità delle paghe. I chiarimenti riguardano le sanzioni correlate al nuovo obbligo della tracciabilità delle paghe, introdotto dalla legge Bilancio 2018. Dal 1° luglio, infatti, datori di lavoro e committenti sono tenuti a erogare ai lavoratori retribuzione e compensi, nonché ogni acconto di essi, solo attraverso una banca oppure un ufficio postale facendo uso di specifici mezzi di pagamento; per contro non è più consentito fare pagamenti in contanti, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Con alcuni quesiti indirizzati all'Inl è stato chiesto di sapere come si calcola la nuova sanzione.

Calcolo mensile. La formulazione del precetto, spiega l'Inps, lascia intendere che il regime sanzionatorio sia da riferire alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro; di conseguenza, la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Si tratti di un solo dipendente o di mille cui sia stata erogata la retribuzione in moneta contante, la sanzione per la violazione sarà sempre calcolata nell'importo compreso da 1.000 a 5.000 euro. Tuttavia, aggiunge l'Inl, in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione (che per lo più avviene a cadenza mensile) comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. Ad esempio, se la violazione è stata protratta per tre mensilità con riferimento a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sarà pari a: euro 1.666,66 (importo sanzione mensile) x 3 (mesi per i quali c'è stata violazione) = 5.000 euro. (Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole e se è stabilito un minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo entro il termine di 60 giorni). Poiché, come detto, la sanzione è svincolata dal numero di lavoratori per i quali c'è stata violazione, l'importo di 5.000 andrà versato per i tre mesi per i quali c'è stata violazione anche se i lavoratori interessati sono in numero minore o maggiore di due, rispetto all'esempio.

Mezzi di pagamento. Riguardo agli strumenti elettronici di pagamento richiesti dalla nuova norma, l'Inl spiega che vi rientra la carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche se non collegata a un Iban; in tal caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. A tal proposito, l'Inl rammenta che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Daniele Cirioli - 07 luglio 2018 – tratto da Italia Oggi

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