Stampa

La norma inserita nel Decreto Urgenze sarà operativa per il biennio 2019/2020. Data per soppressa dalla riforma Jobs act dal 2016, in realtà non si è mai estinta, perché prorogata per il triennio 2016/2018 con decreto n. 95075/2016. Stavolta però non si tratta di un’ennesima proroga (di trattamenti concessi), ma della possibilità di chiedere l’autorizzazione di nuovi, per un massimo di 12 mesi annuali, nel caso un’impresa si veda costretta a serrare definitivamente i cancelli di fabbrica o anche solo a delocalizzare (la seconda ipotesi è stata annunciata dal ministro del lavoro, Luigi Di Maio). La novità sarà contenuta nel Decreto Urgenze, con operatività per il biennio 2019/2020, in base agli stessi criteri del citato dm n. 95075/2016. Torna la Cigs in deroga. La norma, ancora in bozza, prevede che a decorrere dalla data d’entrata in vigore del Decreto Urgenze, in deroga agli artt. 4 e 22 del dlgs n. 148/2015 (riforma Jobs act), per gli anni 2019 e 2020, possa essere autorizzato, fino a un limite massimo di 12 mesi per anno, il trattamento straordinario d’integrazione salariale, sulla base di un accordo stipulato in sede governativa al ministero del lavoro, con la presenza del ministero dello sviluppo economico e della regione interessata. La richiesta, stabilisce ancora la norma, è possibile nel caso in cui l’impresa abbia cessato oppure cessi l’attività produttiva o anche laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e sussistano concrete prospettive di rapida cessione (dell’azienda) e del conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del dm n. 95075/2016, nonché attraverso specifici percorsi di politiche attive posti in essere dalla Regione interessata.
I criteri di autorizzazione.
In base ai criteri del dm n. 95075/2016, per l’autorizzazione è necessario che congiuntamente ricorrano le seguenti condizioni: a) per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e l’impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda; b) sia stipulato uno specifico accordo presso il ministero del lavoro con la presenza di quello dello sviluppo economico e della regione interessata (la regione, cioè, nel cui territorio sia localizzata l’impresa che chiuda i battenti); c) sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale dal cessionario, garantito con l’espletamento tra le parti della procedura sindacale per il trasferimento di azienda (ex art. 47 della legge n. 428/1990).
La domanda.
Per la richiesta della nuova Cigs in deroga andrà seguito un iter in due fasi: innanzitutto, la sottoscrizione dell’accordo governativo; quindi, a stipula d’accordo avvenuta, la presentazione dell’istanza al ministero del lavoro (Direzione generale ammortizzatori sociali e I. O., Div. IV; tramite sistema informativo «Cigs online»). In sede di accordo governativo, il ministero dello sviluppo economico potrà o meno confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando le eventuali proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando inoltre le azioni da intraprendere, ivi comprese quelle programmate per la salvaguardia dei livelli di occupazione e il riassorbimento del personale sospeso.

Daniele Circoli - 19 settembre 2018 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie