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Il quesito.In riferimento alle ricariche telefoniche, vorrei sapere se, ai fini della deduzione del costo da parte di un’impresa, sia necessaria l’emissione della fattura da parte del fornitore; oppure se sia sufficiente la ricevuta (emessa dal tabaccaio presso cui la stessa ricarica è effettuata), da cui si evince il numero di telefono dell’utenza.
A.F. - Sassari

La risposta. In base all’articolo 102, comma 9, del Tuir (Dpr 917/86), le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico, di cui alla lettera gg, comma 1, dell’articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003), sono deducibili nella misura dell’80 per cento.

Questi limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che venga utilizzata nell’ambito dell’attività di impresa. Rientrano nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche, ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici.

Ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa, i costi devono essere connotati dei requisiti dell’inerenza e della tracciabilità della spesa, che per le prepagate avviene con l’emissione di una semplice ricevuta commerciale da cui si deve evincere il numero ricaricato.

Gianluca Dan - 15 ottobre 2018 - tratto da sole24ore.com

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