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La cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo del bollo auto per un importo inferiore a mille euro rientra nella cosiddetta pace fiscale. La disposizione normativa che prevede l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro vale anche per la tassa automobilistica, a nulla rilevando la natura del credito e il soggetto creditore. Di conseguenza, lo stralcio automatico del credito fa venir meno l’oggetto del giudizio che deve, quindi, essere estinto per cessata materia del contendere. Ad affermarlo è la Commissione tributaria regionale Marche, con la sentenza n. 692 del 16 settembre.

L’articolo 4 del Dl 119/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

L’agente della riscossione deve effettuare l’annullamento entro il 31 dicembre 2018 trasmettendo agli interessati l’elenco delle partite annullate. La controversia nasce a seguito della notifica della cartella di pagamento dell’importo di 930,60 euro, includente il tributo, le sanzioni, gli interessi, oneri e relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2001.

La Regione, risultata soccombente in primo grado, impugnava la sentenza sostenendo come nella fattispecie oggetto del giudizio non potesse essere applicata la normativa sullo stralcio automatico del credito erariale. Ciò in considerazione del fatto che la natura del tributo, in quanto proprio dell’ente, fosse estraneo alla norma agevolativa. Proprio per questo, veniva anche sollevata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del Dl 119/2018.

Preliminarmente la commissione sottolinea che la Regione avrebbe dovuto sollevare il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione anziché l’illegittimità costituzionale, che tra l’altro è stata ritenuta inammissibile poiché avanzata oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento censurato.

Entrando nel merito della questione, i giudici marchigiani fanno diretta applicazione del diritto vivente evidenziando che il dettato normativo non subordina l’accesso all’agevolazione sulla base della natura del debito a ruolo e del soggetto creditore che ha provveduto all’iscrizione.

Da questo ne è disceso che il decreto sulla pace fiscale, stabilendo l’annullamento dei debiti fino a mille euro, legittima il giudice a dichiarare la cessata materia del contendere, anche se il contribuente, non costituitosi in giudizio, è rimasto inerte.

La tesi della Commissione potrebbe essere confermata alla luce del principio espresso dalla Cassazione (Sent.11410/19) che seppur pronunciandosi su una cartella inerente il canone Rai, ha stabilito che questa rientra nell’ambito applicativo dello stralcio, anche se la parte nel corso del giudizio non ha fatto nessuna specifica istanza.

Andrea Taglioni - 07 ottobre 2019 – tratto da sole24ore.com

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