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Un emendamento alla manovra economica 2020 chiarisce il dubbio che stava frenando la legalizzazione dei monopattini elettrici: saranno equiparati alle biciclette e non ai ciclomotori. Ma restano da chiarire alcuni aspetti. Ecco quali.

Alla fine, i monopattini elettrici saranno equiparati alle bici, se saranno in regola quanto a potenza e velocità. Dopo le polemiche di novembre sulle maximulte scattate a Torino per mezzi considerati come ciclomotori dai vigili, la notte del 9 dicembre è stato approvato in commissione al Senato un emendamento che evita situazioni del genere inquadrando i monopattini elettrici nel Codice della strada come fossero biciclette.

L’emendamento, introdotto nel disegno di legge di Bilancio, è tempestivo: in questi giorni anche nelle grandi città i Comuni stanno iniziando ad autorizzare la circolazione dei monopattini e degli altri micromezzi elettrici, apponendo la segnaletica prevista dal decreto ministeriale che a giugno ha dettato le condizioni per legalizzare queste forme di micromobilità sostenibile.

Ma le nuove regole potrebbero creare problemi di coordinamento, perché la normativa sui veicoli a pedali è in evoluzione. Inoltre, non è chiaro se la soluzione varrà anche per gli altri mezzi di micromobilità elettrica: hoverboard, segway e monowheel.

L’orientamento dei ministeri
Era stato anche per questo che il 6 novembre il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi, rispondendo a un’interrogazione parlamentare sulle sanzioni irrogate a Torino, aveva annunciato che il suo ministero e quello dell’Interno stavano studiando l’equiparazione dei monopattini elettrici agli acceleratori di andatura (come pattini e skateboard).

I due dicasteri stavano ancora lavorando su questa ipotesi, quando è arrivato l’emendamento, presentato dal senatore Eugenio Comincini (Italia Viva).

L’emendamento
Il testo si limita a prevedere che «i monopattini (elettrici, ndr) che rientrano nei limiti di potenza e velocità» fissati dal Dm micromobilità elettrica del 4 giugno 2019 «sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il Codice della strada, ndr)».

Dunque:

- la potenza del motore non può superare i 500 Watt;

- la velocità, se il mezzo è in grado di superare i 20 km/h, in base al Dm deve avere un regolatore impostabile in modo da non superare questo limite e che in ogni caso, per poter essere utilizzato in aree pedonali, deve essere possibili impostare il regolatore anche sui 6 km/h.

E oltre i limiti?
Non viene espressamente stabilito come vanno considerati i monopattini che superano questi limiti, ma si può ipotizzare che ai fini del Codice possano rientrare fra i ciclomotori. Quindi passibili di sanzioni per mancanza di assicurazione e immatricolazione; il conducente dovrebbe inoltre avere casco e patente. Nei casi in cui nessuno di questi requisiti venga rispettato, la somma delle sanzioni arriva a circa 6mila euro.

La questione della potenza
L’equiparazione alle biciclette andrà coordinata con l’orientamento allo studio del ministero dei Trasporti, anticipato dal Sole 24 Ore il 7 novembre. Infatti, i tecnici ministeriali stavano studiando come conciliare l’attuale articolo 50 del Codice, che per le bici a pedalata assistita prevede una potenza massima di 250 Watt e funzionamento elettrico comunque subordinato al fatto che il condicente pedali, col regolamento europeo 168/2013, che ha introdotto la categoria dei cicli a propulsione, con motore che funziona anche se non si si pedalea e ha potenza che può arrivare anche a 1.000 Watt.

Il ministero stava pensando a una circolare che conservasse gli attuali vincoli di potenza e pedalata. Ma bisognerà riesaminare il tutto, ora che i monopattini, in base all’emendamento appena approvato, possono arrivare a 500 Watt.

Maurizio Caprino - 11 dicembre 2019 – tratto da sole24ore.com

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