Le specializzazioni forensi virano verso il digitale. Tra i nuovi indirizzi per cui sarà possibile richiedere il titolo di specialista, una parte importante è legata alle nuove tecnologie. Gli avvocati, infatti, potranno cimentarsi in materie come il diritto della comunicazione digitale, quello dell'innovazione tecnologica e il diritto penale dell'internet e delle nuove tecnologie. È quanto prevede la nuova versione del decreto sulle specializzazioni forensi, modificato a seguito delle indicazioni del Consiglio di stato espresse con la sentenza 5575/2017 (si veda ItaliaOggi del 7 gennaio). L'articolo 3 elenca i settori e gli indirizzi in cui gli avvocati potranno specializzarsi. I settori fanno riferimento a materie più generiche come il diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, tributario, internazionale, dell'Ue, dei trasporti, della concorrenza, dell'informazione, della persona e dei diritti umani. I primi tre (civile, penale e amministrativo), a loro volta, sono suddivisi in una serie di indirizzi . La precedente versione del decreto era stata contestata da Palazzo Spada proprio sulla suddivisione delle materie, considerata «intrinsecamente irragionevole e arbitraria, illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione (diritto dei consumatori) o oggetto di giurisdizioni dedicate (Corte dei conti)». In particolare, veniva contestato il fatto che il diritto civile fosse suddiviso in indirizzi, a differenza di quello penale e di quello amministrativo. Nella nuova versione, quindi, tutti e tre i settori sono suddivisi in una serie di sottomaterie. Le strade per ottenere il titolo di specialista sono due: la prima è quella di prendere parte con esito positivo ai corsi di specializzazione. Questi corsi sono disciplinati dall'articolo 7 del decreto e hanno una serie di criteri base: devono avere una durata almeno biennale con minimo 200 ore di insegnamento, di cui 100 di didattica frontale. La frequenza minima obbligatoria è dell'80% e deve essere prevista una prova scritta e orale al termine di ciascun anno di corso. La seconda modalità è invece quella di dimostrare la «comprovata esperienza» nella materia. I requisiti in questo caso sono: un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni e l'aver esercitato negli ultimi cinque anni in uno dei settori di specializzazione, fattispecie da dimostrare tramite la produzione di documentazione che l'avvocato abbia trattato nel quinquennio almeno dieci incarichi professionali rilevanti per qualità e qualità.

Michele Damiani - 08 gennaio 2020 – tratto da Italia Oggi

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