Stampa

L'auto utilizzata dal professionista nello svolgimento della proprià attività lavorativa non può essere considerata strumentale, da qui è da considerarsi legittima l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Così la Ctp Reggio Emilia con sentenza 323.02.2019. Il giudizio prende luogo da un ricorso presentato da un professionista del settore fiscale avverso l'iscrizione di fermo amministrativo su un Suv di lusso impiegato nello svolgimento della propria attività e pertanto, a detta del ricorrente, da considerarsi quale bene strumentale. Il motivo del contendere è legato alla previsioni di cui all'art 86 del dpr 602/73 il quale disciplina la procedura di iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati prevedendo che «la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione». Secondo i giudici, il criterio della strumentalità ha carattere relativo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente; nel caso specifico, trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, a differenza di altri beni, l'autovettura ad uso promiscuo non è strettamente indispensabile alla professione. Ricorso respinto e compensazione delle spese.

Andrea Amantea - 24 gennaio 2020 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie