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Uno strumento utile, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per le ricariche delle vetture elettriche in condominio e privatamente. È il vademecum predisposto da Anaci Monza e Brianza, Motus, Cei Cives e Class Onlus, scaricabile gratuitamente al link https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/11/2019-vademecum-Condominio-low.pdf .

Del resto gli amministratori lombardi si erano già impegnati con forza in questo senso.

Il settore cresce
Il settore della mobilità elettrica infatti, è destinato a decollare anche in Italia , seppure i numeri a luglio - settembre 2019 (anno di uscita del vademecum) risultassero ancora scarsi: 24.311 i veicoli elettrici circolanti. L’aspetto delle regole condominiali diventa rilevante anche perché sono sempre più numerosi i cortili o giardini degli edifici privati trasformati in parcheggi.

Le norme
Il Decreto Sviluppo, Dl 83/2012, ha modificato l’articolo 4 del Dpr 380/2001 inserendo due commi, 1-bis e 1-ter. Quest’ultimo, in particolare aveva previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai comuni di adeguare entro il 1° giugno 2014 il proprio regolamento edilizio. Previsione rimasta al palo e successivamente prorogata al 31 dicembre 2017 con il Dlgs 257/2016 che ha previsto «l’obbligo di installazione per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».

Box privato
Se si dispone di un box privato, per installare la colonnina elettrica, si deve solo comunicare l’intenzione all’amministratore, fatte salve le precauzioni legate alla sicurezza degli impianti elettrici. Si tratta, del resto, di attività edilizia soggetta a Scia .

In cortile
Qualora si necessiti di autorizzazione assembleare, il discorso cambia. Il decreto Sviluppo, all’articolo 17-quinquies, comma 2, inquadra l’intervento tra le cosiddette “innovazioni agevolate” e prevede «in prima e seconda convocazione, le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma Codice civile». Quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti, dunque, e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). L’installazione è in ogni caso da considerarsi un’innovazione gravosa o voluttuaria in base all’articolo 1121 del Codice civile, ovvero condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.


Annarita D'Ambrosio - 28 gennaio 2020 – tratto da sole24ore.com

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