Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali al non profit calcolate in base al valore normale del bene oggetto di donazione. Lo prevede il decreto 28 novembre 2019 del ministero del lavoro di concerto con l'economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 gennaio 2020, che attua l'art. 83, comma 2, del dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore). In base a tale norma, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 dello stesso dlgs 117/2017, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Il comma 1, invece, si riferisce alla detrazione del 30% degli stessi oneri per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30 mila euro. Il dm approdato in G.U. individua le tipologie dei beni in natura che danno diritto al beneficio e definisce i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità medesime. Per quanto riguarda le erogazioni agevolabili, si tratta di quelle in natura destinate agli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del dlgs 117/2017: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti (o che saranno iscritti) nel registro unico nazionale del Terzo settore. In merito poi alla valorizzazione della liberalità in natura, è stabilito, come detto, che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir). Se dovesse trattarsi di bene strumentale si prende a riferimento il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente a oggetto cessioni di beni, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, si farà riferimento al minore tra il valore di corrispettivo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del Tuir. Laddove, per la natura dei beni, non siano applicabili i criteri di cui sopra, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene. È stabilito, infine, che, ai fini dello sgravio fiscale, l'erogazione deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria (se presente, occorrerà consegnate al destinatario dell'erogazione anche l'eventuale perizia giurata).

Pasquale Pirone - 01 febbraio 2020 – tratto da Italia Oggi

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