Se il lavoratore ha accumulato un monte assenze tale da superare il cosiddetto periodo di comporto l’azienda può licenziarlo anche se sussista un nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro subito e la successiva assenza per malattia. In questo contesto la facoltà di recesso viene meno solo se si prova che il datore di lavoro è responsabile di quanto accaduto in base all’articolo 2087 del Codice civile.

La controversia
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 2527/2020, depositata il 4 febbraio, dopo essere stata chiamata in causa da un’azienda che si era visto dichiarare illegittimo dalla Corte di appello di Milano il licenziamento intimato il 5 maggio 2015 a una dipendente per superamento del periodo di comporto, riformando la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.

Secondo la corte di merito, che aveva tenuto conto anche delle conclusioni del consulente medico d’ufficio, l’assenza della lavoratrice dal 28 agosto 2012 al 5 maggio 2015 era giustificata dalla sussistenza di un nesso di causalità tra infortunio sul lavoro subito e l’assenza per malattia: da ciò la condanna dell’impresa alla sua reintegrazione sul posto di lavoro.

Disciplina speciale
Di altro avviso i giudici di legittimità, i quali hanno ricordato che il recesso datoriale in caso di assenze per malattia del lavoratore è soggetto alle regole dell’articolo 2110 del Codice civile, prevalenti per la loro specialità sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali. In base a questa norma, in buona sostanza, una volta superato il periodo di comporto, predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva e dagli usi, oppure determinato dal giudice in via equitativa «in difetto di tali fonti», ai fini del licenziamento non è necessario che il datore provi il giustificato motivo oggettivo, la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa o l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse.

La responsabilità datoriale
Per impedire il licenziamento - ricorda la Cassazione - non è quindi sufficiente che la malattia del lavoratore abbia un’origine professionale, «ma è necessario che, in relazione ad essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del Codice civile». Una norma, quest’ultima, la quale impone al datore di porre in essere le misure che «secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Una valutazione, quest’ultima, che non era stata effettuata dalla Corte d’appello.

Mauro Pizzin - 05 febbraio 2020 – tratto da sole24ore.com

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