Rischia il carcere il furbetto della certificazione. Qualora l'ispettore sospetti la non l'autenticità della certificazione dei contratti esibita in sede di vigilanza, dovrà richiederne riscontro alla commissione emettente e, se risulta falsa, sporgere denuncia all'autorità giudiziaria. Lo spiega, tra l'altro, l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 1981/2020. L'Inl fornisce chiarimenti, a risposta di quesiti, sulla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto. Si tratta del procedimento che conduce a sigillare come legittimo il rapporto di lavoro sull'inquadramento normativo, per prevenire contestazioni sugli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali. Quand'è certificato, infatti, il contratto non può essere contestato dagli ispettori circa la qualificazione e i conseguenti obblighi contributivi, almeno non prima di aver fatto annullare il relativo atto di certificazione (le fasi sono indicate in tabella).

Il primo chiarimento è sulla procedura di certificazione. Questa prevede che la commissione dia comunicazione dell'avvio del procedimento all'ispettorato territoriale, comunicazione da fare non in modo «acritico o formalistico, ma come strumento atto a garantire un'effettiva partecipazione degli enti pubblici al procedimento» (ministero del lavoro, nota n. 4340/2016). Pertanto, spiega l'Inl, l'assenza di tale comunicazione nei termini fissati dal regolamento interno della commissione di certificazione o l'assenza della documentazione utile a valutare il contratto da certificare, costituiscono vizi di carattere procedurale con effetti sull'idoneita dell'atto (la certificazione), rendendolo inefficace. In tal caso, va chiesto alla commissione di valutare il ritiro in autotutela della certificazione.

È possibile, spiega ancora l'Inl, che in sede ispettiva vengano esibiti atti di certificazione «falsi», riferibili a organi di certificazione abilitati o meno al rilascio delle certificazioni. In questi casi, evidentemente, l'ispezione potrà proseguire senza necessità del previo annullamento dell'atto di certificazione. Pertanto, aggiunge l'Inl, ove dovessero esserci dubbi in ordine all'autenticita degli atti prodotti, gli ispettori (ovvero gli uffici legali, qualora gia fosse superata la fase ispettiva) dovranno chiedere alle commissioni un riscontro circa l'instaurazione e conclusione della procedura di certificazione. Ferma restando la segnalazione all'autorita giudiziaria del reato di falso, gli ispettori e gli uffici legali avranno cura di fare espressa menzione all'interno del verbale e poi nell'ordinanza ingiunzione di tali circostanze, a ulteriore sostegno delle ragioni che hanno condotto a non tener conto della certificazione ai fini della contestazione degli illeciti.

In una precedente nota (prot. 3861/2019), l'Inl precisava che per i periodi «non coperti» dalla certificazione è sempre possibile adottare provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo. A ciò aggiunge ora che, se manca l'esplicita menzione nell'atto di certificazione del carattere retroattivo dei suoi effetti, questi potranno decorrere a partire soltanto dalla sua adozione.

Daniele Cirioli - 07 marzo 2020 – tratto da Italia Oggi

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