Bonus 110% anche per le spese relative agli immobili vincolati al rispetto delle condizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e agli edifici che, per legge, non possono eseguire gli interventi trainanti (cappotto e sostituzione degli impianti di climatizzazione, condominiali o sulle unità singole), in quanto vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, a prescindere, e quindi anche in assenza, dell'esecuzione degli interventi principali.

Complicata, inoltre, la gestione del bonus per la presenza di soglie differenziate per tipologia di intervento eseguito, per i numerosi adempimenti richiesti e per il diverso trattamento delle detrazioni fruibili negli interventi combinati.

Queste le ulteriori indicazioni riscontrate nella lettura delle disposizioni rimodulate, dalla legge di conversione del dl 34/2020 (decreto «Rilancio»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio, con la totale sostituzione dell'attuale art. 119, riferito al super bonus del 110% per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, relative agli interventi di riqualificazione energetica, collegato al successivo art 121, relativo alla cessione e/o sconto sul corrispettivo, in luogo della detrazione fiscale.

Il citato art. 119 prevede, nella più recente stesura, dei limiti massimi di spesa oltre i quali l'agevolazione del 110% non spetta, diversificati a seconda della tipologia di intervento «trainante» eseguito e della tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi, sempre che si guadagni almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari o quella più alta, se tale incremento non risulti possibile.

Si ricorda, innanzitutto, che, con riferimento agli interventi sul cappotto, ovvero di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è determinata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 40 mila euro, per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e 30 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono il compendio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi, eseguiti sulle parti a comune degli edifici, destinati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, la detrazione è determinata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20 mila euro, per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari e 15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, con applicazione della detrazione anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, mentre per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro.

Molti contribuenti sono ancor più interessati alla estensione del super bonus, nella misura del 110%, ovvero quella fruibile per gli interventi destinati al risparmio energetico, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.

Sul punto si ricorda che il comma 2, del citato art. 119 stabilisce che, in linea di principio, l'aliquota del 110% è applicabile «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficientamento» a condizione che gli stessi siano eseguiti «congiuntamente» con almeno uno degli interventi trainanti sopra indicati.

La conseguenza, pertanto, è che l'intervento trainante relativo al cappotto può beneficiare di una detrazione massima di 55 mila euro, in relazione all'applicazione dell'aliquota maggiorata del 110% su un tetto massimo di 50 mila euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, mentre gli interventi aggiuntivi (per esempio, la classica sostituzione degli infissi) danno diritto ciascuno alla detrazione massima spettante e nelle modalità previste specificatamente; nel caso degli infissi, quindi, risulta fruibile il 110% su un tetto massimo pari a 60 mila euro, da ripartire in dieci rate annuali di pari ammontare. Lo stesso comma 2, dell'art. 119 del dl 34/2020, però, dispone una ulteriore apertura nell'applicazione dell'aliquota maggiorata del 110% affermando che la stessa spetta, a prescindere dall'esecuzione congiunta con uno dei tre interventi trainanti, quando l'edificio è, alternativamente, o sottoposto ad almeno uno dei vincoli stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 42/2004 o quando gli interventi trainanti risultino vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 2, del richiamato dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) individua, come beni soggetti al medesimo codice, le cose immobili (e mobili) che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, detenuti oltre che pubblici enti anche dalla generalità dei soggetti, alla stessa stregua, tra i beni paesaggistici, degli immobili e delle aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Quindi, se l'unità immobiliare è inserita, per esempio, in un palazzo storico, soggetto alla disciplina dei beni culturali e del paesaggio appena indicata, a prescindere dall'esecuzione degli interventi trainanti (che possono, quindi, non essere eseguiti), ogni intervento finalizzato al risparmio energetico, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, beneficia dell'aliquota maggiorata del 110% allo stesso modo dell'unità immobiliare inserita in un contesto urbano dove gli interventi trainanti non possono essere eseguiti; riprendendo l'esempio fatto in precedenza, se l'appartamento è inserito in un edificio storico, posso evitare i tre interventi, ma beneficio del 110%, nel limite di spesa di 60 mila euro, risulta spettante se sostituisco esclusivamente gli infissi.

Si ritiene corretto, pertanto, stante il fatto che il dato letterale richiama esclusivamente, per l'applicazione del 110%, gli altri interventi di riqualificazione energetica, «di cui all'art. 14 del dl 63/2013» (per esempio, l'installazione di schermature solari), che non si possa tenere conto, ai fini di quanto qui indicato, per esempio, degli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi da 344 a 349 dell'art. 1 della legge 296/2006 (per esempio, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), fatta salva l'applicazione per le tipologie ulteriormente indicate, come quella di cui al comma 5 e 6, del medesimo art. 119 del dl 34/2020 (l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati appena richiamati).

Infine, si deve tenere presente che la combinazione di più interventi, più o meno collegati agli interventi trainanti, comporta una determinazione articolata dei bonus, giacché si potrebbe avere il caso (o più casi) di superamento delle soglie indicate (sia per gli interventi trainanti che per i lavori ulteriori ad essi collegati) e di applicazioni combinate come, per esempio, un rifacimento del cappotto (soglia a 50 mila euro, ripartizione in cinque quote della detrazione) e, contestualmente, una installazione di infissi (soglia a 60 mila euro con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo), al quale si devono aggiungere i numerosi e articolati adempimenti amministrativi e di certificazione agganciati.

A. Bongi/F.G. Poggiani - 20 luglio 2020 – tratto da Italia Oggi

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