Il decreto legge semplificazioni spinge la giustizia digitale e prova a eliminare le file degli avvocati per notificare gli atti (cartacei) alle pubbliche amministrazioni. Per farlo, permette ai professionisti di usare gli indirizzi di posta elettronica certificata anche delle Pa che non hanno ancora comunicato - benché il termine sia scaduto da quasi sei anni - il recapito da utilizzare al Reginde, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia. Infatti, per le notifiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, gli avvocati possono ora attingere anche a un altro elenco di Pec, più datato del Reginde e più completo: l’Ipa, l’indice dei domini digitali della pubblica amministrazione gestito dall’Agid, l’agenzia per l’Italia digitale.

L’obiettivo dichiarato dalla relazione al decreto legge è proprio quello di superare i problemi e i rallentamenti provocati dalla mancata comunicazione al Reginde da parte di molte pubbliche amministrazionidell’indirizzo Pec a cui ricevere le notificazioni. Una mancanza che, finora, ha costretto gli avvocati a utilizzare le “tradizionali” notifiche cartacee. Poco importava che l’ufficio destinatario fosse dotato di uno o più recapiti Pec, elencati nell’Indice dei registri Pa, ma non nel Reginde.

L’impasse tra Reginde e Ipa
Mentre, infatti, in passato gli avvocati potevano utilizzare gli indirizzi raccolti nell’Ipa per le notifiche, la situazione è cambiata con il decreto legge 179/2012, che ha tenuto a battesimo il Reginde e l’ha individuato come l’unico elenco “ufficiale” dei recapiti della Pa, gestito dal ministero della Giustizia e consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

Il decreto legge 179/2012 aveva fissato anche una data, il 30 novembre 2014, entro la quale le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo Pec al Reginde. Ma tante Pa (come, ad esempio, l’Inps) non lo hanno ancora fatto. Il risultato erano le file agli sportelli delle notifiche tradizionali, anche nel periodo di emergenza sanitaria, visto che la notifica effettuata a mezzo Pec a un indirizzo non compreso nel Reginde era considerata nulla, in base all’articolo 160 del Codice di procedura civile, come ribadito a più riprese dalla Corte di cassazione.

Via libera all’uso dell’Ipa
Dagli avvocati più volte è arrivata la richiesta di modificare questa situazione, già costata cara, visto che le notifiche cartacee hanno costituito un notevole aggravio di spese sia a carico dello Stato che degli avvocati. Ora il decreto semplificazioni, con una norma (l’articolo 28 del decreto legge 76/2020) che si applica da subito (il Dl è in vigore dal 17 luglio), colma un ritardo e ammette che gli avvocati possano attingere all’Ipa quando l’amministrazione a cui devono notificare un atto non ha comunicato la Pec al Reginde.

Si precisa anche che, se nell’Ipa sono indicati più recapiti Pec, l’atto va notificato all’indirizzo primario indicato, secondo le linee guida Agid, nella sezione «ente» dell’elenco. Si possono anche utilizzare gli indirizzi degli organi e delle articolazioni territoriali delle Pa raccolti nell’Ipa.

V.Maglione/M.Marraffino - 22 luglio 2020 – tratto da sole24ore.com

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