Principio del silenzio-assenso sulle autorizzazioni dovute dall'ispettorato del lavoro. Il placet all'impiego di minorenni, ad esempio, è da ritenere concesso trascorsi 15 giorni dall'istanza. A stabilirlo è la legge n. 120/2020, pubblicata sulla G.U. n. 228/2020 e in vigore dal 14 settembre, di conversione del dl n. 76/2020, c.d. Semplificazioni. Tra le altre novità, non è più necessaria la presenza fisica del lavoratore nelle procedure amministrative dell' Inl, come ad esempio per le dimissioni in gravidanza: basta un ok da remoto, in via telematica, anche da cellulare. Infine, i pubblici esercizi potranno leggere i buoni pasto elettronici su un unico dispositivo (Pos), a prescindere dalla società di emissione. La prima novità è introdotta dall'art. 12-bis, in vigore dal 14 settembre. In sostanza, la norma estende il principio del silenzio-assenso, con un termine di 15 giorni (decorso il quale la richiesta è da intendersi accolta), a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza dell' Inl. In verità, la norma menziona solamente due procedimenti specifici: l'impiego, previo assenso scritto dei genitori, dei minorenni (soggetti sotto i 16 anni) in attività lavorativa di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, comma 2, della legge n. 977/1967); la possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi, ciascuno di 12 ore (art. 15 legge n. 370/1934). Per l'individuazione degli altri procedimenti autorizzativi destinatari del silenzio-assenzo di 15 giorni, la norma fa espresso rinvio a un provvedimento del direttore dell'ispettorato nazionale. La seconda novità è ancora introdotta dall'art. 12-bis (comma 2). In pratica, la norma modifica le modalità delle procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Inl che, fino al 13 settembre, presupponevano la presenza fisica del richiedente. Dal 14 settembre tali procedure possono essere legittimamente concluse anche con la presenza «virtuale» del richiedente, cioè «attraverso strumenti di comunicazione da remoto» (non escluso, quindi, anche il cellulare), che consentano l'identificazione degli interessati o dei soggetti delegati, nonché l'acquisizione della volontà espressa. In queste ipotesi, il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario dell'ispettorato incaricato. Anche in questo caso la norma menziona soltanto due procedimenti specifici: convalida della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e/o dalla lavoratrice o dal lavoratore, genitori, nei primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato ovvero in affidamento (art. 55, comma 4, dlgs n. 151/2001

Pos unico per i buoni pasto. La novità è prevista dall'art. 40-bis. Prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, «è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento». Praticamente, con la nuova disposizione i pubblici esercizi potranno leggere i buoni pasto elettronici su un unico dispositivo, a prescindere dalla società emittente.

Daniele Cirioli – 16 settembre 2020 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie