Slitta al 28 febbraio 2021 il termine per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell'agenzia delle entrate. Nel frattempo, l'agenzia continuerà a mettere a disposizione i dati secondo le regole temporanee. La proroga della fase transitoria è stata disposta dall'agenzia con provvedimento direttoriale del 23 settembre 2020, che giustifica questo ulteriore rinvio con l'esigenza di portare a termine le misure tecniche necessarie per dare attuazione alle disposizioni introdotte dall'art. 14 del dl n. 124/2019. Disposizioni che prevedono la possibilità di utilizzare i dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, nonché della stessa Gdf e dell'agenzia delle entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, previa adozione di idonee misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il provvedimento, accogliendo le richieste degli operatori interessati, introduce inoltre una nuova funzionalità nella procedura della fatturazione elettronica, a beneficio dei soggetti che per la trasmissione delle fatture con il sistema di interscambio si avvalgono di un canale «web service». In particolare, sarà possibile ottenere un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra il Sdi e il soggetto che ha trasmesso o ricevuto le fatture. La procedura consentirà anche, su richiesta, di rinnovare l'invio delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate. La funzionalità di reinoltro, relativa ai file delle fatture che si trovano nello stato di «impossibilità di recapito», comporterà, al buon esito dell'operazione, l'impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante ai fini fiscali (per esempio, per la decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva).

Nuovi codici fatturazione. Va ricordato che da giovedì 1° ottobre sarà operativo l'aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.6.1), anche se sarà consentito fino alla fine dell'anno utilizzare la versione precedente, in base ai provvedimenti dell'agenzia delle entrate di febbraio e aprile scorsi. Le novità consistono essenzialmente nell'istituzione di codici identificativi dell'operazione e del tipo documento molto più dettagliati, nell'ottica della futura predisposizione, da parte dell'agenzia, delle bozze delle comunicazioni Lipe e della dichiarazione annuale Iva per conto dei contribuenti.

In particolare, per quanto riguarda la natura dell'operazione, dal 1° gennaio 2021 non potranno più essere utilizzati i codici N2, N3 ed N6, rispettivamente per le operazioni non soggette, non imponibili e in regime di inversione contabile. Detti codici generici saranno sostituiti da un sistema di codifica più specifico, che identifica con più precisione, nell'ambito delle suddette macro-tipologia, la natura dell'operazione. Questi i nuovi codici dettagliati, che, come si diceva, possono essere facoltativamente adottati già a partire da giovedì prossimo.

- Operazioni «non soggette» all'imposta: N2.1 per le operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale; N2.2 per le operazioni non soggette all'imposta per altre ragioni.

- Operazioni non imponibili: N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie; N3.3 per le cessioni verso la repubblica di San Marino; N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (è da ritenere che questo codice rivesta carattere residuale nell'ambito della categoria delle operazioni non imponibili rilevanti ai fini del plafond); N3.5 per operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento del cliente esportatore abituale; N3.6 per le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (es. cessioni di beni introdotti nei depositi Iva).

- Operazioni sottoposte al meccanismo speciale dell'inversione contabile: sono previsti otto codici, da N6.1 a N6.8, per le diverse tipologie di operazioni soggette al reverse charge «interno», oltre al codice N6.9 con funzione residuale.

Per quanto riguarda il tipo documento, la classificazione passa da sette a diciotto tipologie, con l'istituzione di appositi codici per le varie ipotesi di integrazione/autofattura in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e per la regolarizzazione del superamento del plafond, nonché per le fatture differite, con la distinzione fra cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le cessioni di beni ammortizzabili e per le fatture di autoconsumo o di omaggi senza rivalsa dell'Iva.

Franco Ricca - 25 settembre 2020 – tratto da Italia Oggi

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