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Stop alle cartelle e ai pignoramenti fino al 31 dicembre.  Stop alla verifica dei carichi pendenti quando si attende il pagamento della pubblica amministrazione e più tempo per la rateazione dei ruoli. Ma anche più tempo per l’Agenzia delle entrate per le notifiche degli atti in scadenza. Il nuovo rinvio peserà sui bilanci dello stato per il 2020 in 310 mln di mancate entrate. E’ questa l’indicazione che arriva dal decreto legge approvato dal consiglio dei ministri di sabato notte sulla vicenda della ripresa della Riscossione. Il decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Niente cartelle in partenza dunque, fino, almeno, al 31 dicembre. L’articolo 1 del decreto legge prevede lo spostamento dal 15 ottobre al 31 dicembre della sospensione dei versamenti scadenti a partire dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex “zona rossa”), derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie; e della data ultima di presentazione delle richieste di rateazione in ordine alle quali la decadenza dalla dilazione accordata si determinerà, in caso di mancato pagamento, nel periodo della stessa dilazione, di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive. Una possibilità in più di rientrare nei piani di rateazione di fronte a difficoltà momentanee di pagamento.

Dall’altro lato il decreto prevede dodici mesi in più per l’amministrazione e per gli atti che restano in pancia ad essa e potrebbero decadere, determinando rischi di danni all’erario per il mancato assolvimento dell’obbligo di riscossione. In questi casi è prevista, dunque, la proroga di 12 mesi: del termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità.

Inoltre è stabilita, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.  “Al riguardo”, è specificato nella relazione di accompagnamento del decreto legge, “sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall’art. 157, comma 3, del DL n. 34/2020, la norma del decreto Rilancio sulla notifica degli atti indifferibili e urgenti . E’ poi precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del dlgs. 159/2015, sulla sospensione dei termini per eventi eccezionali, e dunque la proroga dei termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022. Il rinvio all’art. 12, comma 2, del dlgs. n. 159/2015, si legge nella relazione, “trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale in considerazione della generalizzata dichiarazione stato di emergenza che interessa l’intero Paese”.

Come detto in precedenza, il decreto legge congela fino al 31 dicembre, anche la ripresa delle attività esecutive quali i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel decreto si quantifica anche il costo delle singole misure in termini di mancato gettito per le casse dell’erario. L’estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per le cartelle comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, stimato in meno di 252 mln a cui si aggiunge anche lo stop delle verifiche sulle pendenze per chi deve ricevere pagamenti superiori di 5000 da parte della p.a. in 44 mln di euro. Per quanto riguarda lo stop ai pignoramenti questo è calcolato in mancati incassi da 19, 7 mln di euro.

Nella relazione tecnica si valuta poi il lavoro di recupero dell’arretrato che dovrà affrontare Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2021. “Il differimento dei termini”, spiegano i tecnici, “consentirà all’Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell’attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge.

Ciò posto, considerando che lo smaltimento dell’arretrato non si esaurirà nell’anno 2021 gli effetti finanziari stimati sono di 210 mln di euro in meno nel 2021.

Il costo complessivo dell’operazione per il solo 2021 tenuto conto di tutte le singole voci è valutato in 316 mln di euro di entrate in meno .

Cristina Bartelli - 18 ottobre 2020 – tratto da Italia Oggi

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