Gli operatori del commercio retail (negozi e grandi magazzini) che si sono trovati a dover fronteggiare le nuove restrizioni introdotte dai dpcm del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 per far fronte al riacutizzarsi dell'emergenza Covid-19, possono beneficiare (i) di contributi a fondo perduto per un massimo di Euro 300 mila euro e (ii) di crediti d'imposta per le locazioni relative ai periodi di marzo-giugno 2020 e di ottobre-dicembre 2020, sino al raggiungimento del limite massimo per impresa di 800 mila euro.

Andando con ordine, l'art. 2 del Decreto Ristori-bis (DL 149/2020) introduce il nuovo contributo, con cap di 150 mila euro, per i soggetti che al 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, che svolgono in via prevalente (ex art. 35 del DPR 633/1972) le attività (ex allegato 2 del DL 149/2020) di empori, grandi magazzini, commercio al dettaglio, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse e che hanno registrato, nel mese di aprile 2020, un calo di fatturato di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Non è previsto alcun limite di ricavi per l'accesso al ristoro, a differenza di quanto disposto dal «vecchio» fondo perduto. Di conseguenza, le catene di commercio retail con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, aventi negozi ad esempio a Milano, Como, Torino o Verbania (zone rosse), che hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno 1/3 nel primo lock-down potranno beneficiare del nuovo ristoro.

Vi è di più, in quanto, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle aree ad alta vocazione turistica che abbiano registrato anche un calo di fatturato nel mese di giugno 2020, di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019, potranno inoltre beneficiare del contributo, con ulteriore cap di 150 mila euro, previsto per tali attività ex art. 59 del Decreto agosto (DL 104/2020).

Salvo chiarimenti restrittivi, la cumulabilità degli aiuti sembrerebbe possibile non essendo previsto alcun espresso divieto ed in quanto i medesimi sono volti rispettivamente a ristorare, da un lato, il calo di fatturato registrato nel secondo lock-down e, dall'altro, il calo avvenuto nel periodo estivo a seguito della riduzione di turisti.

Tuttavia, l'accesso al duplice beneficio, con cap complessivo di 300 mila euro, rimane legato al requisito del calo di fatturato da verificarsi per impresa e non per singola sede operativa, ovvero per negozio, calmierando di conseguenza l'ammontare del ristoro.

I medesimi soggetti inoltre potranno usufruire, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche dell'estensione (ex art. 4 del Decreto Ristori-bis) del credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione relativi agli immobili non abitativi e del 30% dei canoni per affitto d'azienda. Detto credito è riconosciuto agli operatori aventi la sede operativa in zona rossa applicando i criteri dell'art. 28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), ovvero verificando se nel mese di riferimento del 2020 si sia registrato un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019. Tuttavia, è bene ricordare che detta condizione non risulta applicabile ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (Circ. 22/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

Si pensi, ad esempio, ad un'impresa avente il domicilio fiscale nel comune di Bolzano, comune in stato di emergenza e negozi nelle zone rosse di Milano e Torino. In detto caso, sembrerebbe possibile far scattare l'accesso al bonus per tutte le locazioni di immobili non abitativi in essere nei periodi marzo-giugno e ottobre-dicembre, previo pagamento dei canoni stessi, senza dover tener conto del calo del fatturato, nonché richiedere i già menzionati contributi a fondo perduto.

Il tutto nel rispetto del limite generale di 800 mila euro, previsto dal Temporary Framework, effettuando la verifica non per singola impresa ma, ad oggi, considerando l'unità economica a cui la singola impresa appartiene (Circ. «Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34 Chiarimenti e indicazioni operative» del 18 giugno 2020)

G.Frigerio/A. E. Landriscina - 24 novembre 2020 – tratto da Italia Oggi

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