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Le somme non versate dovrebbero essere pagate, in un’unica soluzione, entro il 1° marzo prossimo. Ma ci sono diverse eccezioni

C’è tempo fino al 28 febbraio (in realtà, il 1° marzo, essendo il 28 di domenica) per pagare le somme sospese dovute all’agente della riscossione, anche se non sempre ciò è obbligatorio. Il datore di lavoro deve interrompere il pignoramento dello stipendio fino a fine gennaio. Le trattenute riprenderanno a febbraio. E inoltre, sempre fino a fine mese non si effettuano le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore, per pagamenti maggiori di 5mila euro. Sono alcune delle precisazioni contenute nelle prime Faq dell’Agenzia delle Entrate pubblicate dopo l’emanazione del Dl 3/2021.

Come cambiano le scadenze

In forza dell’articolo 1 del Dl 3/2021, il periodo di sospensione disposto nell’articolo 68 del Dl 18/2020, originariamente in scadenza a dicembre scorso, è stato ampliato di un mese. Tanto, a quanto si apprende, in attesa di un provvedimento più “stabile” che dovrebbe allungare ulteriormente il medesimo periodo.

Per effetto di questa modifica, tutte le somme non versate dovrebbero essere pagate, in un’unica soluzione, entro il primo marzo prossimo. Ci sono tuttavia diverse eccezioni che consentono di proporre una nuova domanda di rateazione. La prima riguarda il caso del debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento per la quale, all’8 marzo scorso, non era ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. L’interessato potrà certamente trasmettere l’istanza di dilazione nel mese di febbraio.

Ma la stessa possibilità è concessa a chi, sempre all’8 marzo scorso, aveva cartelle o atti di accertamento scaduti e mai dilazionati nonché ai contribuenti con dilazioni già decadute. In tutti questi casi, se si presenta la domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell’allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, con domanda trasmessa sempre entro la fine dell’anno in corso, i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute.

Tali nuove opportunità, previste dalla legislazione emergenziale, permettono di prevenire le azioni di recupero coattivo dell’agente della riscossione, una volta che la sospensione è terminata. Si ricorda ancora che, fino al 31 dicembre 2021, per debiti non superiori a 100mila euro (in luogo degli ordinari 60mila euro) non si deve documentare lo stato di difficoltà e dunque si può scegliere liberamente il numero delle rate del piano di rientro.

Attenzione alle rate in corso all’8 marzo 2020

Occorre invece prestare attenzione a chi aveva dilazioni in corso all’8 marzo 2020. Se questi non ha pagato nessuna delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, a febbraio si ritrova a dover versare tutto lo scaduto se non vuole decadere dalla dilazione. In tale ipotesi, conviene pagare comunque due o più delle quote sospese, in modo da rientrare nella soglia delle 10 rate non pagate.

Da ultimo, si segnala che nelle Faq è scomparsa la precisazione secondo cui i decaduti dalle rottamazioni a fine 2019 che avessero avuto dilazioni scadute alla data di proposizione della domanda di condono, devono pagare le rate pregresse per accedere ad una nuova rateazione. Anche per questi soggetti, infatti, vale la regola che se si presenta la domanda entro la fine di quest’anno si è ammessi al piano di rientro senza dover versare nulla a tal fine.

Luigi Lovecchio – 19 gennaio 2021 – tratto da sole24ore.com

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