Presentare un ricorso contro la decurtazione del reddito di cittadinanza? Missione impossibile: l'Inps non ha ancora adottato alcun provvedimento contro il quale tutelarsi. I beneficiari del Rdc da qualche mese a questa parte si vedono decurtato il beneficio mensile. Sta funzionando, infatti, la cosiddetta «condizionalità», regolata dall'articolo 7, commi 10 e seguenti del dl n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019. Il meccanismo è semplice: se un beneficiario non si presenta alla prima convocazione per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro o, una volta sottoscritto questo, non svolga le attività concordate per la ricerca attiva di lavoro, subisce per il primo inadempimento una decurtazione pari a una mensilità; per il secondo una decurtazione di due mensilità; per il terzo, la decadenza dal beneficio, immediatamente prevista nel caso di rifiuto di una proposta di lavoro congrua.

Se le regole di ingaggio sono chiare, le modalità attuative restano oscure e i beneficiari non sanno a chi rivolgersi per chiedere tutela nel caso di decurtazioni non fondate. Il citato articolo 7, comma 10, del dl 4/2019 dispone che «l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'Inps. ... L'Inps dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc».

Il problema è che l'Inps ha decurtato le mensilità, anzi spesso ne ha sospeso per diversi mesi l'erogazione, ma non ha adottato alcun provvedimento: non ha comunicato l'avvio del procedimento, né, appunto, prodotto un atto che informi il beneficiario della decisione di decurtare e gli indichi gli estremi per eventuali ricorsi. Il beneficiario, quindi, si è accorto della decurtazione solo a cose fatte, quando ha verificato l'ammanco sui versamenti. I cittadini si sono rivolti all'Inps, che generalmente ha risposto loro di rivolgersi ai centri per l'impiego, indicati come soggetti responsabili della decurtazione. Ma, i centri per l'impiego, come spiega il comma 13 dell'articolo 7 del dl 4/2019, hanno il solo compito di segnalare all'Inps le situazioni di inadempienza, dalle quali possono scaturire le sanzioni connesse alla condizionalità. I cittadini quindi si sono visti rimbalzati da un soggetto all'altro, senza indicazioni chiare su come poter provare a riconsiderare i fatti da cui è scaturita la sanzione.

Contattato da ItaliaOggi, l'Istituto, con una nota della Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, spiega che le decurtazioni sono applicate su indicazione dell'Anpal, che riversa le segnalazioni dei centri per l'impiego. È, dunque, un procedimento complesso nel quale, secondo l'Istituto, l'Inps interviene solo per l'applicazione della sanzione la cui misura è determinata esclusivamente da Anpal. Peraltro, aggiunge l'Inps, le implementazioni informatiche per la comunicazione massiva agli interessati sono state da poco ultimate e gli esiti, completi della relativa motivazione, sono già visibili in procedura dalle competenti sedi territoriali. Però, si afferma che i provvedimenti formali sono in corso di definizione. Dunque, si conferma che le decurtazioni sono state fin qui disposte in assenza di un provvedimento formale: il che si pone in contrasto con le disposizioni della legge 241/1990, che impone di far coincidere l'avvio di un procedimento da una comunicazione con la quale avvisare i destinatari dell'apertura della pratica; e all'articolo 2, comma 1, che impone alle amministrazioni il dovere di concludere i procedimenti «mediante l'adozione di un provvedimento espresso». La conseguenza maggiormente negativa, comunque, consiste nella circostanza che non essendovi un provvedimento espresso, i beneficiari gravati dalle sanzioni non possono materialmente presentare ricorso, in contrasto col principio di giusto procedimento e tutelabilità delle posizioni dei cittadini avanti alle autorità amministrative o giurisdizionali.

Data l'evidente analogia con la condizionalità prevista dal dlgs 150/2015 nei confronti dei percettori di Naspi, si dovrebbe ritenere possibile per i cittadini agire nei confronti del Comitato ricorsi dell'Anpal. Ma, in assenza del provvedimento diviene impossibile anche computare i 30 giorni previsti dalla normativa per tali tutele.

Giuseppe Alessandri - 02 febbraio 2021 – tratto da Italia Oggi

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