Contributi a fondo perduto e finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale sotto la lente della Guardia di finanza. Il comando generale delle Fiamme gialle ha infatti diramato una serie di indicazioni operative ai propri reparti investigativi, per il controllo e la rendicontazione delle attività svolte in relazione alle due agevolazioni concesse alle imprese dai decreti emergenziali del 2020. Le attività che verranno svolte a livello operativo sia sui contributi a fondo perduto che sui finanziamenti bancari concessi alle imprese e garantiti da Sace e dagli altri fondi garanzia statale (Ismea, Fondo garanzia pmi), verranno monitorati e seguiti anche a livello centrale, attraverso apposite piattaforme telematiche e applicativi software. Le linee guida diramate ai reparti operativi fanno perno su due elementi essenziali: la rapidità d'azione, visto il poco tempo a disposizione, e gli aspetti sanzionatori riconducibili alla violazioni accertabili a carico dei beneficiari.

I contributi a fondo perduto. Oggetto delle attenzioni particolari da parte dei militari delle fiamme gialle sono le istanze di accesso ai diversi contributi a fondo perduto previsti dalle disposizioni emergenziali emanate nel corso dell'anno 2020. Si parte delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del dl n.34/2020 (decreto rilancio) per passare poi ai contributi previsti dagli articoli 59 del dl n.104/2020 (decreto agosto), dell'articolo 1 del dl n.137/2020 (decreto ristori) e, da ultimo, dagli articoli 1 e 2 del dl n.149/2020 (decreto ristori bis). I controlli in oggetto verranno gestiti attraverso l'applicativo «SERPICO profilato» in attuazione del protocollo d'intesa fra Guardia di finanza e Agenzia delle entrate, siglato il 19 novembre 2020. Attraverso tale applicativo i due enti potranno scambiarsi dati ed informazioni utili alle attività di verifica e di rendicontazione delle attività svolte sulle singole istanze di accesso ai vari contributi a fondo perduto. Quanto agli aspetti sanzionatori le istruzioni diramate dal comando centrale della Guardia di finanza ricordano che le stesse, così come disposto dai commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del dl n. 34 del 2020, potrebbero anche sfociare, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, in ambito penale visto l'espresso richiamo all'articolo 316-ter del codice penale.

Andrea Bongi - 30 gennaio 2021 – tratto da Italia Oggi

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