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Premio doppio a chi si accorda con l'azienda per risolvere il rapporto di lavoro. Ai lavoratori che aderiscono al contratto aziendale d'incentivo all'esodo, infatti, è riconosciuta l'indennità di disoccupazione Naspi. A stabilirlo, tra l'altro, è il decreto legge n. 41/2021, il cosiddetto decreto Sostegni, in vigore da ieri, tra le misure per evitare il divieto di licenziamento.

Due termini

La pubblicazione sulla G.U. del decreto legge n. 41/2021 ha nuovamente prorogato il divieto di licenziamento nelle seguenti fattispecie: procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi); quelle eventualmente avviate al 23 febbraio 2020 restano sospese; licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604/1966); procedure di conciliazione (ex art. 7 della legge n. 604/1966). Due i nuovi termini:

Le esclusioni

Il divieto non si applica ai casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; ai casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa; ai casi di accordo collettivo aziendale, stipulato dai sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i soli lavoratori che aderiscono all'accordo. Inoltre, sono esclusi dal divieto anche i licenziamenti per fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Naspi garantita

Il comma 11 dell'art. 8 del dl 41 precisa che ai lavoratori che aderiscono all'accordo aziendale d'incentivo all'esodo è comunque riconosciuto il trattamento ex 'art. 1, dlgs 22/2015, vale a dire l'indennità Naspi.

Daniele Cirioli - 24 marzo 2021 – tratto da Italia Oggi

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