La nuova Cigd Covid del dl Sostegni non «riduce» la Cigd Covid della legge Bilancio 2021. A differenza del passato, infatti, l'accavallamento dei periodi per la fruizione (12 settimane da gennaio a giugno ex legge Bilancio e 28 da aprile a dicembre ex dl Sostegni) non assorbe le settimane «a cavallo» tra i periodi (aprile/giugno). Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1297/2021, illustrando le novità del dl n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) in materia di Cig Covid.

Nuova cassa integrazione. L'art. 8 del dl Sostegni, spiega l'Inps, ha rideterminato il numero massimo di settimane che le aziende possono richiedere in caso di sospensione o riduzione attività lavorativa per Covid. In particolare, ha previsto che possano essere richieste 13 settimane di Cigo Covid nel periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Lo stesso per i trattamenti assegno ordinario (Aso) e cassa integrazione in deroga (Cigd): possono essere richieste ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L'Inps evidenzia, inoltre, che per tutta la Cig Covid (Cigo, Aso e Cigd) non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che vi fanno ricorso.

Cassa integrazione ordinaria. Le ulteriori 13 settimane, precisa l'Inps, si aggiungono alle altre 12 già introdotte dalla legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell'anno 2021. Di conseguenza, in caso di ricorso alla Cigo, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione indicata in tabella.

Assegno ordinario e cassa in deroga. Il dl Sostegni ha previsto ulteriori 28 settimane di Aso o Cigd, che possono essere richieste dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Queste settimane si aggiungono alle 12 già previste dalla legge Bilancio 2021, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Diversamente dalle passate normative, precisa l'Inps, il dl n. 41/2021 (decreto Sostegni) non prevede l'imputazione alle nuove 28 settimane degli eventuali periodi di cassa integrazione in precedenza già richiesti e autorizzati ex legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021: il nuovo periodo di 28 settimane, in altre parole, si deve ritenere «aggiuntivo» a quello precedente (12 settimane). I datori di lavoro, pertanto, hanno complessivamente a disposizione 40 settimane dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Tuttavia le 12 settimane (legge Bilancio 2021) vanno fruite non oltre il 30 giugno 2021 e le altre 28 (dl Sostegni) da aprile a dicembre (si veda tabella).

Nuove causali. La possibilità di «cumulare» le settimane di Cigd della legge Bilancio (12 settimane) con quelle del dl Sostegni (28 settimane) comporta la necessità per le aziende di precisare nelle richieste la disciplina di riferimento. A tal fine, per le richieste inerenti alle nuove settimane previste dal dl Sostegni, l'Inps introduce la nuova causale: «COVID 19 - DL 41/21».

Lavoratori beneficiari. L'Inps, infine, precisa che la nuova Cig Covid (Aso, Cigo, Cigd) trova applicazione ai lavoratori che risultano dipendenti dei datori di lavoro richiedenti al 23 marzo 2021 (entrata in vigore del dl Sostegni). Si ricorda che beneficiano della Cig Covid (Aso, Cigo, Cigd) ex legge Bilancio, invece, i lavoratori dipendenti al 4 gennaio 2021.

Daniele Cirioli - 30 marzo 2021 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie