Lo studio professionale può assumere con apprendistato un giovane già abilitato. Può farlo, se il giovane ha necessità di sviluppare competenze diverse e ulteriori, anche integrative, rispetto a quelle già maturate ai fini dell'abilitazione. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 873/2021, d'intesa con il ministero del lavoro.

Questione per medici. La precisazione riguarda la possibilità di assumere con «apprendistato professionalizzante» un Aso (Assistente di studio odontoiatrico) già dotato di abilitazione.

Principio dalla scuola. Richiamando l'art. 44 del dlgs n. 81/2015, l'Inl ricorda che i datori di lavoro, pubblici e privati, di tutti i settori di attività, possono assumere giovani d'età tra i 18 e i 29 anni con un contratto di «apprendistato professionalizzante» per il conseguimento di una qualificazione valida ai fini contrattuali. L'apprendistato prevede la componente formativa, erogata in parte in azienda e in parte all'esterno, mediante l'offerta formativa pubblica volta ad acquisire le competenze di base e trasversali. In vigenza della precedente normativa sull'apprendistato, aggiunge l'Inl, il ministero del lavoro ha precisato, con riferimento ai docenti abilitati all'insegnamento, che il ricorso all'apprendistato professionalizzante non è escluso, se nel piano formativo individuale sono indicati specifici percorsi formativi coerenti con le esigenze dell'impresa e «uno sviluppo di competenze diverse e ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell'abilitazione», da riscontrare nello svolgimento concreto delle attività. Esempi: percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze didattico-amministrativa (tenuta registri, verbali); o competenze lingua inglese; o competenze utilizzo mezzi informatici e software di gestione della scuola e dei rapporti con gli studenti e famiglie. Ciò che serve, per il ministero, è «calibrare» il singolo piano formativo individuale al fine di evidenziare l'effettiva «utilità» del contratto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato a uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane.

Tutti i professionisti. In conclusione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto di quanto da questa disposto su durata e modalità d'erogazione della formazione, l'Inl «non ravvisa ragioni ostative all'applicabilità di tale principio anche nelle ipotesi in esame». Che è l'ipotesi del giovane Aso già in possesso di abilitazione, che dev'essere assunto come apprendista dallo studio medico.

Daniele Cirioli - 08 giugno 2021 – tratto da Italia Oggi

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