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Stop al divieto assoluto di licenziamento. Da oggi le imprese che lasciano la cassa integrazione, Covid o no-Covid, riacquistano la facoltà di licenziare. Ma non tutte. Fanno eccezione, infatti, le piccole aziende (quelle destinatarie di Aso e Cigd Covid, alle quali il divieto resta attivo fino al 31 ottobre), nonché le aziende dei settori tessili, abbigliamento, pelle e pelliccia che, da oggi e fino al 31 ottobre, ottengono altre 17 settimane di Cig Covid e, con esse, la proroga del divieto di licenziare fino al 31 ottobre. Lo stabilisce tra l'altro l'art. 4 del dl licenziato ieri dal consiglio dei ministri, che completa il quadro di norme previste dall'art. 40 del dl n. 73/2021.

Addio «Cigo Covid». Dopo 16 mesi d'ininterrotto servizio (è operativa dal 23 febbraio 2020), da oggi è in soffitta la cassa integrazione dedicata alle aziende in crisi per l'emergenza coronavirus, a seguito dello spirare del termine del 30 giugno fissato alla fruizione delle ultime 13 settimane del decreto Sostegni. Lo stop alla «Cigo Covid» mette fine al divieto di licenziamento assoluto, che da oggi sopravvive in alcuni casi. Prima di tutto per le aziende che chiedono ammortizzatori con due modalità: 1) «solidarietà difensiva»; 2) Cig normale (no-Covid). Nel primo caso, il «non licenziare» è fondante la validità dell'accordo stesso di solidarietà; nel secondo caso, il divieto opera per la durata della Cig, ma non oltre il 31 dicembre. In secondo luogo, il divieto rimane confermato fino al 31 ottobre per le aziende «destinatarie» di Aso o Cigd Covid (28 settimane fino a dicembre) e a quelle agricole (120 giornate di Cisoa fino a dicembre).

Settori che fanno eccezione. Infine, nuove regole valgono nei seguenti settori, ai quali il dl approvato ieri proroga sia la Cig Covid sia il divieto di licenziare:industrie tessile (Ateco2007: 13); confezione articoli abbigliamento; confezione articoli pelle/pelliccia (Ateco2007: 14); fabbricazione di articoli in pelle e simili (Ateco2007: 15). I datori di lavoro appartenenti a tali settori che, dal 1° luglio, sospendono o riducono l'attività possono far domanda di «Cigo Covid» (cassa ordinaria) per massimo 17 settimane durante i mesi da luglio a ottobre. Sui trattamenti richiesti, a beneficio dei dipendenti in forza alla data d'entrata in vigore del decreto legge (1° luglio, probabilmente), non è dovuto alcun contributo addizionale.

La proroga del divieto di licenziare. Agli stessi datori di lavoro (appartenenti a predetti settori) è prorogato, fino al 31 ottobre, il divieto di licenziamento e la sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salvo i casi in cui il personale interessato al recesso, già impiegato nell'appalto, venga riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o clausola del contratto di appalto. Il divieto, indipendentemente dal numero di dipendenti, riguarda anche il recesso per giustificato motivo oggettivo e le procedure in corso. Restano valide le consuete deroghe: sospensioni e divieto di licenziare non si applicano ai casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività anche se conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di ramo o nei casi di accordo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, d'incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo (ai quali spetta anche la Naspi). Infine, sono esclusi dal divieto i licenziamenti per fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio d'impresa o se ne viene disposta la cessazione. In caso d'esercizio provvisorio per uno specifico ramo d'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non coinvolti.

Daniele Cirioli – 01 luglio 2021 – tratto da Italia Oggi

 

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