«Chiusi per afa». Quando la calura diventa insopportabile, infatti, le aziende devono stoppare l'attività per preservare i lavoratori dai possibili rischi di stress termico. Se la temperatura va sopra i 35° è possibile ridurre o sospendere l'attività chiedendo la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). A spiegarlo, tra l'altro, è l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 4639/2021, annunciando un'intensificazione delle azioni di prevenzione dal rischio da stress termico nei cantieri edili e stradali e nei settori agricoltura e florovivaismo.

Più controlli. L'iniziativa del piano dei controlli, spiega l'Inl, è frutto dell'intesa con il coordinamento tecnico delle regioni, in considerazione dei rischi ai quali risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni micro-climatiche della stagione estiva, che sono caratterizzate da temperature particolarmente elevate. In sostanza, l'intesa ha ritenuto opportuno intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione da condividersi con «comitati di coordinamento regionali e provinciali previsti dall'art. 7, del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).

Rischio sicurezza lavoratori. Il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia (Titolo IV del citato TU sicurezza), e sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro in caso di inosservanza. Pertanto, spiega l'Inl, l'ispettore, nel corso dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, avrà cura di prestare particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall'innalzamento delle temperature, nonché alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità degli stessi (lavoratori) nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (TU), tenuto conto dell'analisi e della valutazione dei rischi aziendale e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e dalle linee guida approvate dal ministero della salute (si veda tabella). La letteratura in materia. In particolare, l'Inl richiama la circolare 18 maggio 2021 avente ad oggetto «Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute — Attività 2021 in relazione all'epidemia Covid-19» con cui il ministero della salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore e gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure consultabile alla sezione «Microclima» del portale agenti fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT).

Cigo sopra i 35°. Infine, l'Inl rappresenta la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall'Inps nel messaggio n. 1856/2017, ossia che «le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo».

Daniele Cirioli - 07 luglio 2021 – tratto da Italia Oggi

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