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Domanda. A causa del cambiamento di lavoro, lo scorso anno mi sono trasferito in un Comune di un'altra regione italiana. Al fine di poter fruire della cedolare secca, ho dovuto prendere la residenza anagrafica nel comune dove si colloca l'appartamento per il quale pago l'affitto. Ogni fine settimana rientro dalla mia famiglia, nell'abitazione di proprietà (al 50% mia e al 50% di mia moglie, acquistata prima del matrimonio e, quindi, non in comunione dei beni). Posso ancora detrarre gli interessi sul mutuo per la prima casa? Posso continuare a detrarre le spese per l'acquisto e l'installazione, dal 2017, della
caldaia a condensazione, con annessa Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata), e a godere della contestuale detrazione per l'acquisto di mobili (bonus mobili) relativi all'immobile di proprietà nel quale avevo, all'epoca, la residenza anagrafica?
G.M. - Torino

Risposta. Il diritto alla detrazione degli interessi passivi non viene perso se il contribuente trasferisce per motivi di lavoro la residenza in un Comune diverso da quello ove è ubicata la propria abitazione principale, o addirittura all'estero (circolare 137/1997, risposta2.2.2); questa deroga cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative. Peraltro, nell'ipotesi qui considerata, l'utilizzo dell'abitazione come dimora abituale (presupposto richiesto dalla norma per il beneficio fiscale, che non coincide necessariamente con la residenza anagrafica) resta pur sempre rispettato, poiché ogni fine settimana il contribuente fa ritorno al proprio nucleo familiare. In ogni caso, non viene persa la detrazione delle quote di spesa sostenuta per la ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili, poiché questo diritto non è subordinato al requisito dell' utilizzo come abitazione principale dell'immobile interessato dalla ristrutturazione stessa.

A.Calvano/A.Calvano - 22 novembre 2021 – tratto da sole24ore.com

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