La rottamazione ter non estingue il reato di omesso versamento dell'Iva. Sussiste, infatti, diversità fra il regime penale e il procedimento amministrativo per il recupero dell'imposta. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43602 del 26 novembre 2021, ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di compensazione illegittima e omesso versamento dell'Iva. A suo carico si era aperta un'inchiesta penale che aveva condotta al processo. Otto mesi di reclusione: questo il verdetto in primo e secondo grado contro il quale l'uomo ha fatto ricorso al Palazzaccio usando la rottamazione ter come grimaldello per incassare l'estinzione del reato. Ma la strategia difensiva non ha funzionato. La terza sezione penale ha respinto il gravame rendendo definitiva la condanna. Per gli Ermellini, infatti, non appare ravvisabile una distonia del sistema normativo rispetto al fatto che la richiesta di adesione alla cd. rottamazione ter non dispieghi effetti estintivi rispetto alla fattispecie delittuosa di omesso versamento dell'iva, non essendo affatto irragionevole la diversità di regime tra la disciplina penale, volta a sanzionare una condotta omissiva istantanea, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'iva, e la procedura amministrativa di recupero dell'imposta evasa, che non elide il disvalore penale della condotta già realizzata, ma che può eventualmente rilevare ai ?ni della (non) operatività della confisca, ai sensi dell'art. 12 bis c. 2 del d. lgs. n. 74/2000 (“la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario”). Ciò, fermo restando che, ove a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, vi sia stato il pagamento integrale del debito, lo stesso, in base all'art. 13 del d. lgs 74, rende non punibile l'autore del reato, nel caso in cui l'estinzione del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento, per cui deve concludersi che il legislatore ha già calibrato adeguatamente le possibili interferenze tra disciplina penalistica e disciplina amministrativa, senza dare luogo a situazioni di possibili incertezze.

Debora Alberici - 27 novembre 2021 – tratto da Italia Oggi

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