L’ennesima proroga (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) dello stato di emergenza ha avuto ripercussioni praticamente solo su patenti e altre autorizzazioni alla guida: vediamo quali

Attenzione alle scadenze di patenti, revisioni e altri adempimenti necessari per circolare: le proroghe, cui tutti si erano abituati fin dall’inizio della pandemia (ormai quasi due anni fa), non vanno di pari passo con le ultime novità normative introdotte con il riaggravarsi della situazione dei contagi. Il risultato è che in non pochi casi si è tornati a dover rispettare le scadenze normali, mentre in altri si può solo sfruttare la “coda” residua dei rinvii precedenti.

L’ennesima proroga (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) dello stato di emergenza, prevista dal Dl 221/2021, ha avuto ripercussioni praticamente solo su patenti e altre autorizzazioni alla guida. Ciò non toglie che ormai siamo arrivati a rinvii tanto lunghi da lasciare perplessi sui margini di sicurezza che restano in questa situazione: per fare un esempio, gli ultraottantenni che avrebbero dovuto sottoporsi a visita due anni fa hanno “saltato un turno” intero, visto che per loro il rinnovo patente è biennale.

Quanto alle proroghe non più attive, molti potrebbero essere già fuori termine senza essersene accorti. Ecco un riepilogo del calendario.

Patenti e licenze di guida

La nuova data da segnare in rosso è il 29 giugno. Sarà in quel giorno che ora si compie il termine dei 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, previsto dall’attuale versione dell’articolo 103 (commi 2 e 2-sexies) del decreto Cura Italia (Dl 18/2020). La proroga al 29 giugno vale per la guida in Italia con documenti che siano stati rilasciati da autorità italiane e la cui scadenza originaria ricade nel periodo di durata dello stato di emergenza (cioè, attualmente, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022).

Analoga proroga riguarda i fogli rosa (compresi quelli rilasciati a chi è sottoposto a revisione patente), i permessi provvisori rilasciati a chi si sarebbe dovuto sottoporre a rinnovo patente con visita in Commissione medica locale (per esempio, i disabili), le Cqc (Carte di qualificazione del conducente, per autisti di mezzi pesanti), i Cfp (Certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose), le patenti CE (per mezzi pesanti con rimorchio) che compiono 65 anni durante tutto lo stato di emergenza e le patenti DE (autobus con rimorchio) che in questo stesso periodo compiono 60 anni.

Per circolare sul territorio della Ue e in quello See (Spazio economico europeo) valgono invece i regolamenti Ue 2020/698 e 2021/267, che disponevano proroghe ormai scadute. Tranne una: i 10 mesi a disposizione di chi ha un documento con scadenza nel periodo 1° aprile-giugno 2021. Bisogna però chiedere conferma prima di partire, perché i singoli Stati possono emanare disposizioni diverse.

Revisioni

La regola generale per i mezzi leggeri (auto, moto e ciclomotori) è che la prima revisione va effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione e le successive due anni dopo la precedente. Per gli altri veicoli, in sintesi, la revisione è annuale. In tutti i casi, si è in regola fino all’ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza. A questo regime ordinario si è ormai tornati per la maggior parte del parco circolante: le proroghe per l’emergenza Covid rimaste in vigore sono ormai poche.

Il 31 gennaio scade quella per chi aveva il termine originario fissato a marzo 2021. Entro il 28 febbraio tocca a chi aveva la scadenza normale ad aprile 2021, entro il 31 marzo a chi l’aveva a maggio 2021 ed entro il 30 aprile a chi l’aveva a giugno 2021. Nessuna proroga per chi ha scadenze originarie da luglio 2021 in poi. I rinvii sono previsti dai regolamenti europei e quindi danno la possibilità di circolare in tutta la Ue e il See.

Riguardo alle altre operazioni tecniche sui veicoli, le proroghe ancora attive sono quelle legate alla cessazione dello stato di emergenza, quindi scadono il 29 giugno e sono relative a termini originariamente fissati fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 . Riguardano la sostituzione o riqualificazione delle bombole degli impianti di alimentazione a metano, le prove di tenuta ed efficienza delle cisterne dovute ogni tre o se anni e il documento di approvazione tecnica dei veicoli frigorifero (regime Atp).

Maurizio Caprino - 11 gennaio 2022 – tratto da sole24ore.com

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