Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Eliminata anche la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Sono le novità del nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 (attenzione il riferimento è ai carichi affidati e non alle cartelle notificate dal 2022) approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Dunque niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni e niente più quota dell'1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022). A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno a essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle vecchie regole. Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

18 gennaio 2022 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie