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I lavoratori autonomi non possono fruire del «congedo Sars» a ore, ma solo a giorni. Lo precisa l'Inps che, con il messaggio n. 327/2022, dà il via libera alla presentazione delle domande per il nuovo congedo a favore dei genitori con figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena oppure in Dad, e per i figli disabili (senza limite d'età) con centri diurni assistenziali chiusi. Le domande fanno riferimento a periodi decorrenti dal 22 ottobre 2021 fino al nuovo termine del 31 marzo 2022, stabilito dal dl n. 221/2021.

Il congedo Sars. Si chiama «congedo parentale Sars» (per distinguerlo dal congedo parentale ordinario) ed è stato introdotto dal dl n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, per periodi a partire dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2021, successivamente prorogato dal dl n. 221/2021 fino al 31 marzo 2022. Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti (le domande già si possono presentare), dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo spetta anche ai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Inoltre, indipendentemente da età e convivenza, lo stesso congedo può essere fruito per la cura di figli disabili gravi, iscritti a scuole od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

La tutela. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% del reddito e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L'Inps precisa che per i genitori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi non è prevista la fruizione in modalità oraria: la fruizione è possibile nella sola modalità giornaliera. L'Inps, inoltre, ha spiegato che, per poter fruire del congedo, è richiesto che il genitore abbia un'attività lavorativa in corso, anche se non è previsto alcun requisito contributivo minimo (iscritti alla gestione separata), né di regolarità contributiva (lavoratori autonomi); ciò che conta, infatti, è l'iscrizione esclusiva nella gestione separata oppure alla gestione autonoma dell'Inps. Pertanto, sono beneficiari i parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva o componenti di studi associati o anche di società semplici con attività di lavoro autonomo senza altra previdenza obbligatoria. In mancanza di un'attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.

La domanda. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, con riferimento a periodi dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022:

- sito web Inps (www.inps.it) con credenziali SPID di almeno II livello, CIE o CNS;

- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);

- istituti di Patronato.

Daniele Cirioli - 25 gennaio 2022 – tratto da Italia Oggi

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