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Quattordicesima e maggiorazioni pensionistiche tagliano gli assegni RdC e PdC. A partire da quest'anno, infatti, rilevano ai fini della determinazione dell'importo di sussidio spettante. Può verificarsi, pertanto, una variazione dell'importo rispetto a quanto percepito fino a dicembre e anche la decadenza dal beneficio (si può verificare dall'accredito ricevuto il 28 gennaio). Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 548/2022.

Il calcolo del sussidio. L'importo di RdC o PdC si compone di due quote. La prima è relativa al reddito familiare, quale quota d'integrazione fino al valore minimo RdC pari a 6.000 euro (7.560 in caso di Pdc), salvo riparametrazione in caso di nucleo con più familiari, con l'apposita «scala di equivalenza». La seconda quota è per i nuclei residenti in abitazione in locazione ed è pari al canone annuo fino a massimo 3.360 euro annui; ovvero, per i residenti in abitazione di proprietà, pari all'eventuale rata mensile del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui.

Le prestazioni da considerare. Il calcolo della prima quota parte dalla determinazione del «reddito familiare». A tal fine, si tiene conto dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti la famiglia, salvo che siano considerati nel calcolo dell'Isee (che è un requisito base per il diritto al sussidio). Fino al 31 dicembre, spiega l'Inps, sono state considerate le seguenti prestazioni: carta acquisti ordinaria e relativi fondi speciali; assegno maternità dei comuni; assegno nucleo familiare dei comuni; pensione sociale; assegno sociale; prestazioni altri enti. L'individuazione dei trattamenti è aggiornato annualmente; con riferimento al corrente anno, l'Inps spiega che sono aggiunte le prestazioni indicate in tabella. In ogni caso, non rilevano: eventuali arretrati; riduzioni per compartecipazione a costo di servizi e le esenzioni e agevolazioni nel pagamento di tributi; erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute; erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli in sostituzione dei servizi; assegno di natalità.

Occhio alla rata di gennaio. Quest'aggiornamento procedurale, spiega l'Inps, può aver determinato, a partire da gennaio, la variazione dell'importo alla rata di Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito fino a dicembre 2021, nonché, nell'ipotesi di superamento delle soglie, addirittura la decadenza dal beneficio. Per le nuove domande, invece, è possibile la reiezione della domanda. Per verificarlo, l'Inps ricorda che i dettagli della rata in pagamento sono consultabili su «MyINPS», sul portale internet.

Daniele Cirioli - 05 febbraio 2022 – tratto da Italia Oggi

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