È diventata operativa la semplificazione degli adempimenti per ottenere le agevolazioni fiscali (Iva ridotta e deducibilità piena) sui veicoli riservati ai disabili. A novembre il decreto Infrastrutture (Dl 121/2021, articolo 1-bis, comma 1) ha stabilito che basta la fotocopia della patente, se riporta gli adattamenti al veicolo prescritti dalla Commissione medica locale. Il decreto ministeriale attuativo (Dm Economia del 13 gennaio) è stato pubblicato il 29 gennaio. Ma resta da capire come andranno dimostrate le «ridotte o impedite capacità motorie permanenti», che restano come condizione per fruire dei benefici e non sono esplicitamente riportate sulla patente.

Assieme alla copia della patente occorre presentare un atto notorio con cui si attesta che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non si è già fruito dei benefici fiscali. Se lo si è fatto per un veicolo che è stato rubato o demolito prima dei quattro anni prescritti, lo si può rimpiazzare in modo agevolato presentando un certificato di radiazione dal Pra.

La norma attuativa che regola la materia è il Dm 17 maggio 1986, che nella sua versione originaria richiedeva non solo la copia della patente e l’atto notorio, ma anche un certificato della Commissione (o una copia di quello rilasciato in sede di conseguimento o rinnovo della patente), che attesti le ridotte o impedite capacità motorie. Il Dm del 29 gennaio 2022 consente di non presentarlo più.

La copia della patente e l’atto notorio vanno consegnati al venditore del veicolo prima dell’«effettuazione della cessione». Se l’interessato importa il veicolo direttamente dall’estero, i documenti vanno consegnati all’ufficio doganale, quando vi si presenta la dichiarazione di importazione.

La semplificazione era stata chiesta da tempo e si presenta come incisiva. Forse fin troppo: in mancanza del certificato della Commissione non c’è un modo certo per desumere dalla documentazione da presentare ora né la presenza di capacità motorie ridotte o impedite né il fatto che esse siano permanenti. Queste restano il presupposto fondamentale del diritto alle agevolazioni: lo prevede l’articolo 8, comma 1 della legge 449/1997 (la Finanziaria 1998). E il Dl 121/2021 non ha introdotto modifiche sotto questo profilo.

Al momento, non risulta che siano state emanate circolari per chiarire in via interpretativa questo aspetto controverso.

Maurizio Caprino - 10 febbraio 2022 – tratto da sole24ore.com

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