I genitori di figli under 21 anni fiscalmente a carico potranno continuare a fruire delle deduzioni e detrazioni per gli oneri sostenuti nel loro interesse, anche se non beneficeranno più delle relative detrazioni per figli.

Lo precisa l’Agenzia nella circolare 4/E/2022 di commento alla riforma dell’Irpef, in cui sono state altresì illustrare le modifiche alla detrazione per figli a carico introdotte dal Dlgs 230/2021 a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale.

Dal 1° marzo i sostituti non riconosceranno più in busta paga le detrazioni per figli a carico fino a 20 anni e 364 giorni, in quanto sostituite dall’assegno unico, ma ai genitori continueranno a spettare le detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti in favore dei figli purchè fiscalmente a carico, nonché il regime fiscale agevolato dei beni e servizi del welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del Tuir).

L’Agenzia tiene altresì a precisare che, in base alla lettera d) comma 1 dell’articolo 12 del Tuir come modificata dal decreto Sostegni ter (Dl 4/2022), i figli che per età non danno diritto alla detrazione, sono altresì esclusi dalla categoria degli altri familiari a carico ex articolo 433 del Codice civile.

La detrazione per figli under 21 anni, spiega l’Agenzia, è pertanto riconosciuta dal sostituto d’imposta solo per i primi due mesi dell’anno 2022, salvo come sempre il conguaglio di fine anno o fine rapporto sulla base del reddito complessivo.

La regola del ragguaglio della detrazione 2022 ai 2/12 dell’importo annuo stimato, puntualizza l’amministrazione finanziaria nella circolare, dovrà essere applicata anche alla speciale detrazione per famiglie numerose dei nuclei con almeno quattro figli, anch’essa abrogata dal 1° marzo insieme alle altre maggiorazioni (per figlio di età inferiore a tre anni, per figlio disabile, a partire dal terzo figlio). L’Agenzia aggiunge che tale detrazione spetterà per i primi due mesi dell’anno 2022, anche se il quarto figlio dovesse nascere dopo il 28 febbraio 2022.

Inoltre l’amministrazione ricorda che sopravvive alle modifiche dell’articolo 12 del Tuir, la regola secondo la quale può essere riconosciuta la detrazione per coniuge a carico in luogo di quella per primo figlio a carico (a condizione sempre che si di età pari o superiore a 21 anni), se più conveniente, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.

Rimane poi ferma la regola base secondo cui le detrazioni sono riconosciute a mese, a partire dal mese in cui si sono verificare le condizioni di spettanza fino a quello di cessazione, con la conseguenza che la detrazione per figli andrà riconosciuta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno di età.

Nell’anno 2022, che potremo definire di transizione anche dal punto di vista fiscale, i sostituti d’imposta si troveranno quindi ad applicare due regimi di calcolo delle detrazioni per figli a carico (fino al 28 febbraio 2022 e dal 1° marzo 2022), con due diversi conseguenti conguagli.

Considerata l’entità delle modifiche, nonché il fatto che le prime indicazioni sono pervenute dopo quasi due mesi (e che verosimilmente ne seguiranno altre), l’Agenzia consente di applicare anche le nuove regole sulla detrazione dei figli da aprile 2022 con conguaglio del mese di marzo da cui le stesse decorrono.

Barbara Massara - 22 febbraio 2022 – tratto da sole24ore.com

 

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