Novità e conferme sul fronte delle detrazioni per i canoni di affitto. Da quest’anno i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa in base alla legge 431/1998, possono contare su una detrazione Irpef più generosa. La legge di Bilancio 2022, infatti, ha riscritto il bonus, incrementando il limite massimo che ora può raggiungere il 20% del canone di locazione.

La detrazione “base” che, come negli anni passati, resta pari a 991,60 euro, può arrivare fino a 2.000 euro se, applicando la percentuale del 20% al canone pattuito, risulta un importo maggiore. Per usufruire dell’agevolazione occorre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro e l'immobile deve essere destinato a propria “residenza”, necessariamente diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per come è stata riformulata la norma, in attesa di chiarimenti ufficiali in proposito, si ritiene che l’inquilino debba trasferire anche la residenza nell’immobile locato, non essendo più sufficiente la sola destinazione ad abitazione principale. Altra novità consiste nell’arco di tempo in cui si può beneficiare della detrazione che spetta ora per i primi quattro anni di durata contrattuale, anziché per i primi tre come previsto fino all’anno scorso. Rispetto alla versione previgente, inoltre, che stabiliva l’applicabilità del bonus ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, la nuova formulazione della norma fa riferimento ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti.

Da evidenziare, infine, la precisazione da parte del legislatore circa la possibilità di usufruire dello sconto in presenza di un contratto che riguardi anche una sola porzione dell’immobile anziché l’intero. Nulla è cambiato invece per le altre detrazioni spettanti agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto secondo la legge 431/1998, spetta una detrazione di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e di 150euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41euro. In presenza di un contratto a canone concordato, la detrazione, fermi restando i limiti di reddito prima ricordati, sale rispettivamente a 495,80euro e a 247,90euro.


I lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza in un’altra regione e in un Comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, invece, possono usufruire per i primi tre anni di uno sconto fiscale pari a 991,60euro, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71euro, che scende a 495,80euro, se il reddito sale a 30.987,41euro. Le detrazioni per gli inquilini devono essere rapportate al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e, in caso di più conduttori, occorre ripartirle tra i cointestatari del contratto. Non sono cumulabili nello stesso periodo d’imposta, ma sono tra loro alternative, per cui il contribuente ha diritto di scegliere quella più conveniente. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, è consentito applicare per i diversi periodi di tempo detrazioni differenti, ma il numero complessivo dei giorni non può essere superiore a 365.

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la parte di detrazione eccedente l’irpef lorda diminuita delle detrazioni per carichi familiari e per redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi, si “trasforma” in credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi e si può compensare con altre imposte attraverso il modello F24 oppure chiedere a rimborso. Se il contratto è stato stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può usufruire della detrazione per l’intero importo, poiché al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la detrazione di competenza sotto forma di credito d’imposta.

Compatibilità con altre agevolazioni per gli inquilini

Le detrazioni per inquilini sono compatibili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto lo stesso immobile?

Le detrazioni per inquilini sono compatibili con la deduzione per l’abitazione principale di cui all’articolo 10, comma 3 bis del Tuir, ma non con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone di locazione, come precisato dall'agenzia delle Entrate da ultimo nella circolare 7 del 25/6/2021.

Intatto lo sconto previsto per gli universitari fuori sede

È ancora in vigore la detrazione per gli studenti universitari fuori sede?

Nulla è cambiato per gli studenti universitari fuori sede che possono usufruire di una detrazione irpef del 19% sui canoni di locazione pagati per l’alloggio entro il limite massimo di 2.633euro annui. Il bonus compete sia per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/1998 che per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per ottenere lo sconto fiscale, che non spetta in caso di subaffitto, è necessario che l'università sia ubicata in un comune appartenente a una provincia diversa e distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente. A differenza delle detrazioni per inquilini, il bonus per gli studenti fuori sede può essere utilizzato anche se l’onere è sostenuto nell'interesse di familiari a carico, ma l’importo massimo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può beneficiare ciascun contribuente, anche se si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro e decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro e la spesa deve essere sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili.

Quando non serve l'attestazione delle organizzazioni sindacali

Per usufruire della detrazione per inquilini di alloggi locati con contratti in regime convenzionale è sempre necessario che il contratto sia dotato dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili?

A partire dal 15 marzo 2017, data di entrata in vigore del decreto interministeriale 16/1/2017 che ha sostituito il precedente decreto del 2002, le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni per la definizione del canone effettivo. Per i contratti a canone concordato non assistiti, invece, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali, è previsto che le organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali rilascino un'attestazione con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. L'attestazione non è necessaria, invece, per i contratti stipulati prima del 15 marzo 2017, nonché per i contratti stipulati successivamente se non risultano accordi territoriali che hanno recepito le previsioni del citato decreto.

I documenti da presentare al Caf per ottenere la detrazione

Quale documentazione occorre produrre al Caf per usufruire della detrazione per canoni di locazione attraverso la presentazione del modello 730?

Poiché i Caf e i professionisti abilitati all’assistenza fiscale devono rilasciare l’attestazione di conformità dei dati indicati nel modello 730, è previsto che per fruire della detrazione per canoni di locazione occorre presentare innanzitutto il contratto di locazione registrato. Se il contratto è a canone concordato, in luogo della sottoscrizione o dell’asseverazione da parte delle organizzazioni sindacali, il contribuente deve dichiarare che il contratto non è assistito, in quanto concluso in assenza di un accordo stipulato ai sensi del Dm 16/1/2017.

I lavoratori dipendenti che intendono fruire della specifica detrazione, inoltre, sono tenuti a presentare il contratto di lavoro dipendente oppure la Cu attestante la qualifica di lavoratore dipendente. Occorre, infine, l’autocertificazione nella quale si attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale. I giovani devono autocertificare altresì che l’abitazione principale è diversa da quella dei genitori e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad attestare anche la propria residenza e che risultano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.

Affitto intestato a una coppia: bonus solo a chi ha i requisiti

Cosa succede se un contratto di locazione viene stipulato da una coppia di giovani di cui uno soltanto possiede il requisito dell’età previsto dalla legge per usufruire della detrazione?

In caso di contratto di locazione intestato a più soggetti, la norma prevede che la detrazione per giovani inquilini deve essere suddivisa tra i cointestatari del contratto stesso. Se solo uno dei conduttori possiede il requisito dell'età, la detrazione spetta esclusivamente a quest’ultimo in relazione alla sua quota. Lo stesso può accadere, ad esempio, se non tutti i conduttori utilizzano l'immobile come abitazione principale ovvero soddisfano il requisito reddituale.

L’aiuto ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza

Quali requisiti devono essere soddisfatti per usufruire della detrazione per canoni di locazione specifica per lavoratori dipendenti?

In primo luogo la detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza solo per motivi lavorativi nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i co.co.co. Il nuovo comune di residenza, inoltre, deve distare almeno 100 chilometri dal precedente e comunque deve essere situato in una regione diversa. Questi ultimi due requisiti devono essere rispettati congiuntamente. La detrazione, inoltre, spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e deve riguardare un contratto di locazione di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Luciano De Vico - 28 febbraio 2022 – tratto da sole24ore.com

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