Ottiene comunque metà dello stipendio il dipendente pubblico no vax che resta sospeso dal servizio per non aver assolto l'obbligo della dose anti Covid. E ciò perché bisogna in ogni caso «sopperire alle esigenze essenziali di vita» in attesa dell'udienza pubblica prevista per la trattazione del ricorso nel merito. È quanto emerge dall'ordinanza 1234/22, depositata il 25 febbraio dalla quinta sezione del Tar Lazio.

Valori costituzionali. Trova ingresso l'istanza cautelare proposta dal dipendente del ministero della Giustizia, un assistente capo della polizia penitenziaria impegnato nel sistema dell'esecuzione penale esterna: a disporre lo stop dal servizio è stato il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ma adesso il collegio dei giudici dispone in favore dell'interessato un assegno alimentare pari al 50 per cento del trattamento retributivo di attività. Il ricorso richiede «un approfondimento di merito» sull'obbligo vaccinale: in particolare sulla necessità di bilanciamento di valori costituzionali fra la tutela della salute come interesse collettivo e l'assicurazione di un sostegno economico vitale. D'altronde la sospensione imposta dal datore di lavoro per la mancata immunizzazione non ha natura disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. L'interessato, fra l'altro, è uno dei dipendenti pubblici che aveva ottenuto con un provvedimento monocratico del presidente la corresponsione dell'intero stipendio fino alla trattazione collegiale. Il tutto perché, come emerge dal decreto 726/22, il lavoratore pone una serie di questioni di legittimità costituzionale sull'obbligo vaccinale che meritano essere approfondite dal collegio. La retribuzione, tuttavia, è la «fonte di sostegno» del lavoratore e dunque la misura cautelare non può attendere fino alla camera di consiglio. Ora l'agente di polizia penitenziaria dovrà contentarsi del 50 per cento almeno fino al 6 maggio, data della prossima udienza.

Contrasto fra giudici. Non è la prima volta, peraltro, che s'incrina il fronte della fermezza tra i giudici amministrativi, che pure nei mesi scorsi hanno sempre confermato la legittimità della sospensione di medici, infermieri e professori contrari al vaccino. Non più di due settimane fa, infatti, il Tar Lazio con il decreto 919/22 ha detto stop alla sospensione di oltre venti militari accogliendo il ricorso contro i provvedimenti dei rispettivi comandi che li avevano momentaneamente estromessi per non aver adempiuto l'obbligo di immunizzarsi. Anche qui sul rilievo che sussiste «l'estrema gravità ed urgenza» perché i lavoratori non possono aspettare la trattazione collegiale del ricorso restando senza stipendio. Una linea che invece non trova riscontro nelle decisioni del giudice del lavoro sui rapporti coi datori privati: è legittimo sospendere il dipendente no vax, stabilisce ad esempio l'ordinanza 2467/21 del tribunale civile di Modena, perché la perdita dello stipendio non è di per sé «irreparabile» ma è un danno risarcibile ex post come tutte le lesioni dei diritti che derivano da rapporti obbligatori.

Dario Ferrara - 03 marzo 2022 – tratto da Italia Oggi

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