Il nodo delle restrizioni sull'esenzione Imu per i nuclei familiari “divisi” in Comuni diversi, per il contenzioso precedente a fine 2021, sta venendo al pettine. La Corte costituzionale ha esaminato ieri in camera di consiglio la questione di legittimità sollevata dalla Ctp di Napoli lo scorso novembre (ordinanza 1985/2021) sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011.

Il principio contestato (ormai superato dal Dl 146/2021, in vigore però solo dal 21 dicembre 2021) è quello, sostenuto dalla Cassazione in contrasto con lo stesso Mef (circolare 3/F/2012 del Dipartimento), per cui (a differenza della precedente disciplina dell’Ici) l'esenzione sarebbe spettata solo alla casa in cui la famiglia aveva la sua residenza e dimora abituale. Quindi, se due coniugi (non separati) abitavano in due Comuni diversi, anche per ragioni di lavoro, l'esenzione non sarebbe spettata su nessuna casa perché non esisteva un'unica dimora per tutto il nucleo familiare. Diversamente dalla “separazione” del nucleo familiare in due case diverse ma nello stesso Comune, per cui l'esenzione spetta comunque per una delle case.

La conversione del Dl 146/2021 ha rimediato all'orientamento ormai consolidato della Cassazione ma rimane aperta una massa di contenzioso e la Ctp di Napoli, in sostanza, ha bocciato l’interpretazione della Cassazione, anche perché portava a una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro Comune (anche se in affitto).

Residenza anagrafica e dimora abituale

La Consulta ha compiuto però un atto formale molto indicativo sollevando «davanti a se stessa la questione di costituzionalità». E ha comunicato ufficialmente di dubitare «della legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione - del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’Imu) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli».

Sembra quindi possibile che questo blocco possa essere eliminato anche per il contenzioso sorto prima del 21 dicembre 2021 anche se, come recita il comunicato ufficiale, «le motivazioni dell'ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane».

Saverio Fossati - 25 marzo 2022 – tratto da sole24ore.com

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