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Aumentano adempimenti e costi per forfettari e dintorni. È questa la conseguenza della novità che il governo si appresta a introdurre, a partire dal prossimo luglio, con il decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. Per effetto delle modifiche previste dall'articolo 15 dello schema di decreto a essere introdotta, infatti, non sarà solo la scontata estensione della fatturazione elettronica ma anche l'esterometro. Il tutto, salvo mediazioni che potrebbero mantenere l'esonero fino al 2024, ma solo per i soggetti con fatturato fino a 20 mila euro.

Va detto che non si tratta di una sorpresa, fermo restando che l'introduzione di nuovi adempimenti, tanto più a metà d'anno, non è mai cosa gradita agli operatori. Com'è noto, infatti, con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/2251 dello scorso 13 dicembre, l'Italia (che ne aveva fatto richiesta) è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti cosiddetti in «franchigia» per i quali l'imposizione era invece vietata sulla base della precedente decisione comunitaria del 2018.

La modifica che il governo si appresta a introdurre incide sull'articolo 1, comma 3, del dlgs 127/2015 abrogando la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica: (i) i soggetti in «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011; (ii) i soggetti forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014; (iii) le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a 65 mila euro nell'anno precedente.

L'effetto di detta abrogazione non esplica effetti solo in merito all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso controparti residenti, ma trascina anche l'esterometro di cui al comma 3-bis della medesima disposizione; adempimento, quello dell'esterometro, che vive di luce riflessa del comma 3 per cui anche per tutti i soggetti suddetti «a partire dal 1° luglio 2022» (a dispetto di una formulazione non felicissima dovrebbe trattarsi di operazioni effettuate a partire dal 1° luglio) anche l'onere di trasmettere telematicamente (con le stesse modalità della FE) i dati relativi alle «cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche». Un aspetto che mette nei guai i suddetti piccoli operatori riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati via internet presso non residenti; acquisti che difficilmente forfettari e dintorni riusciranno a gestire senza doversi rivolgersi a professionisti in materia. Il tutto, peraltro, con due aspetti di tutt'altro che di trascurabile rilievo.

Le nuove tempistiche che entreranno in vigore per le operazioni effettuate da luglio imporranno la trasmissione telematica dell'esterometro attivo entro gli stessi termini di emissione delle fatture (e in tal senso la fattura elettronica farà venir meno l'onere dell'esterometro); quello passivo (acquisti da non residenti diversi dalle importazioni) dovrà invece essere gestito (TD17, TD18 e TD19) al più tardi «entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione». Si tratta di 12 nuove scadenze (una al mese) a meno che detti piccoli operatori non abbandonino internet per dirottare, ove possibile, i propri acquisti verso più autarchici acquisti presso il negozio sotto casa anche perché, è bene ricordarlo, anche i forfettari quando effettuano acquisti in reverse charge sono soggetti passivi (circ. Agenzia delle entrate 10/E/2016 § 4.1.2) e pertanto detti acquisti devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 dell'Iva, con la sola eccezione di quelli intracomunitari entro la soglia di 10 mila euro annui di cui all'articolo 38 comma 5 lettera c) del dl 313/93.

G. Poggiani/F.Zuech - 19 aprile 2022 – tratto da Italia Oggi

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