L’unico presupposto richiesto dalla norma è che la rendita catastale dell'unità immobiliare, acquistata nel 2021, non sia superiore a 2.840,51 euro

Domanda. Mio figlio, di 26 anni, è stato finora fiscalmente a mio carico. Nel giugno 2021 ha acquistato un'abitazione con le agevolazioni fiscali per la prima casa e nel mese di ottobre dello stesso anno vi si è trasferito. Nella prossima dichiarazione dei redditi, posso ancora considerarlo fiscalmente a mio carico per l'intero 2021, non avendo egli conseguito altri redditi all'infuori della rendita catastale relativa all'immobile di sua proprietà, anche se non è più convivente con me? Mio figlio sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?G.S. - Perugia

Risposta. Il figlio di età superiore a 21 anni può ancora considerarsi fiscalmente a carico del genitore a condizione che la rendita catastale dell'unità immobiliare, acquistata nel corso del 2021, non sia superiore a 2.840,51 euro. Questo è l'unico presupposto richiesto dalla norma (articolo 12 del Tuir, Dpr917/1986), non essendo necessario che genitore e figlio risultino anche conviventi (condizione che ricorre invece in relazione ad altri familiari, in alternativa alla corresponsione dell'assegno alimentare volontario). Il figlio del lettore, infine, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto l'immobile (peraltro unico cespite posseduto), essendo adibito a propria abitazione principale, beneficia di una deduzione pari alla rendita catastale.

A.Calvano/A.Calvano - 23 maggio 2022 – tratto da sole24ore.com

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