L'apprendistato cancella i confini all'alternanza scuola-lavoro. L'impresa, infatti, può assumere studenti di una scuola di qualsiasi regione, avendo come disciplina di riferimento quella della regione in cui ha sede l'istituzione formativa. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 12/2022 di ieri al termine del lavoro di tre anni con i partner istituzionali (Inps, Inail, Anpal, Inapp, regioni). Il documento mira a individuare e superare le criticità che ostacolano le assunzioni con «apprendistato di primo livello» e a fornire al contratto un «ruolo strategico nei sistemi di alternanza scuola lavoro», come richiesto dall'Ue.

La spinta dall'Ue. A fronte del puzzle di norme e prassi regionali, la circolare offre una soluzione interpretativa univoca del contratto di apprendistato di primo livello, allo scopo di rispondere agli appelli Ue sulla necessità di ridurre il disallineamento tra competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi formativi, e sostenere le imprese nelle difficoltà di reperimento dei profili professionali specializzati soprattutto tra i giovani. Dal monitoraggio Inapp, spiega il ministero, risulta che nell'anno formativo 2019/2020 il 96,9% degli apprendistati è stato di tipo «professionalizzante» (secondo livello) e solo il 2,7% di primo livello.

Gli strumenti. L'opera di omogeneizzazione (e di semplificazione) parte dalla documentazione: il ministero pubblica uno «schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa», uno «schema di piano formativo individuale» e uno «schema di dossier individuale», tutti integrati alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare.

L'apprendistato di primo livello. È un contratto a tempo indeterminato per conseguire titoli di studio di formazione secondaria di secondo grado con un percorso “duale”: in parte presso l'istituzione formativa (che eroga la «formazione esterna») e in parte presso un datore di lavoro (per la «formazione interna»). Si rivolge ai giovani che hanno compiuto 15 anni e fino ai 25 anni d'età, inscritti e inseriti in un percorso scolastico e/o formativo.

L'esame conclude l'apprendistato. La durata è di minimo sei mesi e massima tre o quattro anni (quella necessaria alla qualifica o diploma da conseguire. Il ministero precisa che il termine conclusivo, anche ai fini ispettivi, è quello della pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista. Da tale data si possono verificare le fattispecie indicate in tabella. Pertanto, l'istituzione formativa è tenuta a comunicare al datore di lavoro, tramite Pec, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la «comunicazione obbligatoria» (CO).

Apprendistati transregionali. Infine, in merito alla possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, il ministero precisa che «non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà». In tal caso, per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Daniele Cirioli - 07 giugno 2022 – tratto da Italia Oggi

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