Niente una tantum ai lavoratori licenziati a giugno. Per il ministero del lavoro e l'Inps, infatti, i 200 euro spettano a condizione che il rapporto di lavoro dipendente sia sussistente nel mese di luglio. La precisazione è nel messaggio n. 2505/2022 con cui l'Inps chiarisce pure che l'una tantum va erogata ai dipendenti a luglio, cioè nel cedolino liquidato a luglio, sia che si riferisca alla retribuzione dello stesso mese sia a quella del mese di giugno. Il messaggio, infine, dà l'ok ai datori di lavoro al recupero delle somme anticipate.

Contro il caro bolletta. L'una tantum è disciplinata agli artt. 31-33 del dl n. 50/2022 e vale 200 euro per tutti. L'art. 31 riguarda i dipendenti: va erogata al lavoratore se, nei primi quattro mesi del 2022, ha fruito dell'esonero dello 0,8% per almeno un mese (quindi se ha avuto almeno una retribuzione fino a 2.692 euro). L'art. 32 riguarda pensionati e altri soggetti per i quali fino a oggi l'Inps non ha ancora diffuso istruzioni, attese soprattutto per la presentazione della domanda.

Dipendenti, erogazione a luglio. In relazione ai lavoratori dipendenti, la norma stabilisce che i 200 euro vanno liquidati con «la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022» (art. 31 del dl n. 50/2022). L'Inps precisa qual è questa retribuzione: è quella “di competenza” del mese di luglio o, in ragione dell'articolazione dei rapporti di lavoro (esempio: part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella “erogata” nel mese di luglio anche se di competenza del mese di giugno. Ciò che conta, insomma, è che i 200 euro arrivino nelle tasche dei lavoratori “a luglio”. L'Inps precisa, inoltre, che l'una tantum va erogata anche se la retribuzione (luglio o giugno) è azzerata per eventi quali Cig o congedi e aspettative.

Una nuova condizione. Il messaggio precisa ancora che, ai fini dell'erogazione dell'una tantum, «il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio». Si tratta di una nuova condizione, non prevista dalla norma la quale fissa invece soltanto un requisito: che il lavoratore abbia ricevuto lo sgravio 0,8% per una mensilità da gennaio ad aprile. Dettata forse da ragioni pratiche (se non c'è rapporto di lavoro, non c'è datore di lavoro che può erogare i 200 euro), la condizione mette fuori gioco i lavoratori licenziati a giugno e, in particolare, i licenziati dal 22 giugno. Questi ultimi, infatti, a differenza di chi è stato licenziato prima (il quale, muovendosi in fretta, sarà riuscito a ricevere la Naspi entro giugno e, con essa, anche il diritto ai 200 euro quale “disoccupato”), non potrà riuscire ad avere la Naspi entro giugno (la decorrenza scatta dall'ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è fatta nello stesso termine), né a ricevere in altro modo i 200 euro (neppure se l'ultima busta paga, quella di giugno, gli arriverà a luglio).

Il conguaglio. Il messaggio dell'Istituto di previdenza, infine, dà le coordinate per il recupero delle somme erogate dai datori di lavoro. Quelli privati potranno farlo con le denunce «UniEmens» di giugno (da presentare entro il 1° agosto, perché il 31 luglio è festivo) o luglio (da presentare entro il 31 agosto). I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla gestione pubblica potranno farlo con la denuncia di luglio. I datori di lavoro agricoli potranno recuperare l'indennità con le denunce «Posagri» di giugno (da inviare entro il 31 agosto, termine del secondo trimestre 2022) o luglio 2022 (da inviare entro il 30 novembre 2022, termine del terzo trimestre 2022).

Daniele Cirioli - 22 giugno – tratto da Italia Oggi

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