Cade l’obbligo generalizzato per le aziende di garantire l’utilizzo delle mascherine (Ffp2) a presidio del rischio di contagio Covid nei luoghi di lavoro. Con il nuovo protocollo, condiviso giovedì 30 giugno da governo e parti sociali, tale presidio non è più generale ed indifferenziato, ma opera laddove è presente il rischio di contagio.

Una normativa più flessibile ed innovativa anche per quanto riguarda la responsabilità dei datori in materia di sicurezza. La regola generale è che le mascherine Ffp2 si confermano un «presidio importante» per prevenire i contagi; e quindi indossarle sarà “opportuno” «in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro».

L’obbligo della mascherina

Il protocollo mantiene l’obbligo in capo alle aziende di rendere disponibili le mascherine Ffp2 per tutti i lavoratori, ma la responsabilità di indossarle (non esistendo più l’obbligo) sarà a carico esclusivo dei lavoratori. L’uso della mascherina resta obbligatorio per legge solo in due settori: trasporti e sanità.

Tuttavia, ed è questa un’altra novità, l’obbligo del datore di imporre la mascherina Ffp2 a particolare gruppi di lavoratori, oltre che ai fragili, sorge a seguito di «specifica indicazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati» (vale a dire selezionando l’ambito degli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non c’è il metro di distanza).

 

La responsabilità del datore di lavoro

Questa nuova impostazione, che nei fatti equipara lavoro pubblico e privato, comporta, come detto, innovazioni anche nel regime di responsabilità del datore di lavoro che non risulta più riconducibile all’uso o meno della mascherina (l’infezione da Covid in occasione del lavoro costituisce infortunio sul lavoro).

In pratica funzionerà così, spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università la Sapienza di Roma, e big della consulenza alle imprese da 40 anni: «In base al protocollo, è il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione a selezionare l’ambito applicativo dell’uso obbligatorio della mascherina con riferimento alle specifiche mansioni e ai contesti indicati nel protocollo. Con la conseguenza che il lavoratore non può imputare alcuna responsabilità al datore di lavoro in quanto quest’ultimo, nel rispetto del protocollo, ha applicato selettivamente l’uso della mascherina laddove il medico lo ha ritenuto necessario per la protezione da rischio di contagio.

Non dimentichiamo che il protocollo individua gli obblighi di sicurezza in materia di Covid. Questa è una prospettiva importante anche per il futuro in quanto gli obblighi di sicurezza potrebbero essere modulati attraverso protocolli con specifico riferimento ai rischi specifici».

Claudio Tucci - 3 luglio 2022 – tratto da sole24ore.com

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