Per avere il 50% l’iter è molto semplice, per il 110% potenzialmente complicato.

Un aiuto dal Fisco per avere rimedio rispetto al caldo asfissiante. Due, sostanzialmente, le agevolazioni, pari al 50% o al 65% del costo di un condizionatore che possa fungere anche da pompa di calore. Si tratta di due procedure semplici che non richiedono un iter burocratico lungo.

Invece, per ottenere il beneficio fiscale del 110% si deve seguire una procedura complessa, fuori portata da chi si presenta in negozio spinto dall'afa e acquista un condizionatore.

Il quadro degli incentivi

Anche senza opere edili, per l'installazione di nuovi condizionatori d'aria estivi con pompa di calore su unità immobiliari residenziali è possibile beneficiare del «bonus casa» del 50%, nel limite di spesa di 96mila euro, anche senza dover sostituire i vecchi climatizzatori già presenti.

In alternativa, su qualunque immobile, con un limite di detrazione di 30mila euro, ma con la sostituzione dell'impianto precedente, è possibile beneficiare dell'ecobonus del 65% per le pompe di calore ad alta efficienza. Anche in questo caso, senza dover aprire un'autorizzazione edilizia in Comune, Cila o Scia (va solo conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti ciò).

Infine, dal 1° luglio 2020, con scadenza diversificata a seconda della tipologia di soggetto agevolato, è possibile beneficiare del super ecobonus del 110%, come interventi «trainanti» o «trainati», se si rispettano le relative condizioni soggettive, oggettive e temporali, che sono molto più complesse degli altri due bonus. Si pensi solo alla Cilas, al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o della casetta a schiera, all'Ape iniziale e a quella finale, alle asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità e al visto di conformità.

Bonus casa

Tralasciando il complicato 110% e partendo dal «bonus casa», nell'ambito delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), si può ottenere la detrazione del 50% per l'installazione di condizionatori d'aria estivi, solo se con pompa di calore, anche non ad alta efficienza. In questo caso, il limite di spesa è di 96mila euro (sconto di imposta massimo di 48mila euro), l'intervento va effettuato su unità immobiliari residenziali e non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale.

Ecobonus

In alternativa, su qualunque tipologia di immobile e con un limite di detrazione di 30mila euro, è possibile beneficiare dell'«ecobonus» ordinario del 65% per la «sostituzione», integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021). Vanno rispettati anche i limiti di «congruità delle spese sostenute».

Ecobonus, solo con la sostituzione

L'agevolazione del 50% del «bonus casa» vale anche per le installazioni che non sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione invernale, a differenza di quanto accade per l'«ecobonus» del 65%, per il quale viene richiesta almeno la sostituzione parziale.

Adempimenti

Infine, per il «bonus casa» del 50%, basta il bonifico «parlante» e l'invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione semplificata (la quale generalmente viene effettuata direttamente dal contribuente).

Per l'«ecobonus», invece, oltre al bonifico «parlante» e all'invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della «scheda descrittiva dell'intervento» redatta da un tecnico abilitato (https://bonusfiscali.enea.it/ ), vanno conservati l'originale della «scheda descrittiva dell'intervento», le schede tecniche delle pompe di calore installate e l'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato (vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021).

Luca De Stefani - 18 luglio 2022 – tratto da sole24ore.com

 

 

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