Con l’ordinanza 107/2022 dello scorso 28 aprile, la Suprema corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Ctr Liguria in riferimento agli articoli 3, 16, 29 e 53 Costituzione (ordinanza 23 settembre 2020, Gazzetta ufficiale 28/2021). Il risultato di questo primo pronunciamento non sorprende. La sua corretta contestualizzazione e lettura risulta essenziale anche in vista della sessione pre-autunnale (14 settembre) della Corte sulla stessa tematica, specialmente articolo 13, comma 2, Dl 201/11. Le censure della Ctr Liguria non convincevano e non hanno convinto la Corte. L’attenzione rimane alta sull’argomento. Se ne ridiscuterà a settembre, su ben altri presupposti: l’ordinanza della Ctp di Napoli e la raffinata – e probabilmente eccessiva negli esiti non sostenibili contabilmente – ordinanza di autorimessione.

L’inammissibilità

Con l’ordinanza 107/22, la Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità della questione perché formulata «in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum». Il remittente, pur in una controversia Ici, aveva strutturato le doglianze in modo unitario da elementi attinenti unicamente alla disciplina dell’Imu. Per l’Ici è chiara la previsione normativa che ammette prova contraria. L’asserito diritto vivente, che escluderebbe la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi comuni, è vagliato e implicitamente censurato dall’ordinanza 107/22: la prova contraria è ex lege; la presunzione è, ex lege, relativa. L’assunto della Ctr Liguria non era né verificato né condivisibile alla luce dello stesso diritto vivente. La giurisprudenza di legittimità (le ben note e abusate ordinanze di Cassazione 4166 e 4170/2020 relative a un comune sul Lago di Garda) non supportava l’assunto della Ctr ligure. Non c’è alcuna presunta cristallizzazione. La Corte ha ribadito, più o meno chiaramente, l’insufficienza del mero dato anagrafico per accordare o escludere il beneficio e la rilevanza probatoria, ai fini del decidere, dell’esame congiunto di residenza e dimora abituale. L’accesso all’esenzione Imu, di cui si discuterà a settembre in Corte, non può fondarsi sulla mera registrazione anagrafica. Un istituto di rango costituzionale – la tutela della famiglia – non può essere vanificato da una certificazione burocratica.

Il canone interpretativo

Continuo a ritenere, anche dopo l’interessante – ma da rimeditare negli esiti di contabilità pubblica – ordinanza di autorimessione della Corte (94/ 2022, Gazzetta ufficiale 19/2022) che il vantaggio fiscale Ici/Imu per l'abitazione principale dell'unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può essere eliminato né può essere duplice. Senza tornare sulla questione pregiudizialmente sollevata dalla Corte dinanzi a sé è fondamentale fornire ai giudici di merito un canone interpretativo chiaro sull’ammissione della prova contraria e sull’ambito applicativo dell'esenzione Imu in esame. Questo vale a maggior ragione dopo l'intervento del legislatore in sede di conversione del Dl 146/202, norma di quasi autentica interpretazione che ha rimosso per il futuro e ha illuminato per il passato erronee interpretazioni abroganti dell'esenzione in esame.

In conclusione

L’indagine concreta (cioè la pacifica necessità e ammissibilità della prova contraria) rimane decisiva: le finalità extrafiscali dei benefici per i nuclei familiari, non disgiunte dalle finalità antielusive, d’altra parte non possono cadere di fronte a un automatico e mero incrocio di risultanze anagrafiche. L'effettiva attuazione della norma implica la prova contraria, il diritto alla motivazione e alla difesa. Confermo che, alla luce dei principi costituzionali che governano la materia, in primis l’articolo 3 e l’articolo 53 Costituzione, può (e – aggiungiamo - deve) essere accordata un’unica agevolazione per un’unica abitazione principale, sia nella disciplina Ici che nella disciplina Imu. Sul piano costituzionale, la minima espansione dell’agevolazione, comporta l’identificazione almeno di un'abitazione principale. Anche la massima espansione possibile, anche ex articolo 81 Costituzione, dell’agevolazione comporta l'identificazione di un’unica abitazione principale per «nucleo familiare».

Enrico De Mita - 25 luglio 2022 – tratto da sole24ore.com

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