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Non risarcibile l'infortunio accaduto fuori dalla dimora familiare. Neanche se capitato in altro ambiente domestico e nell'assistere familiari bisognosi. Lo stabilisce, a malincuore, la sentenza n. 202/2022 della Corte costituzionale, depositata ieri, annotando di non poter intervenire sulla tutela degli «infortuni domestici» perché operante nel sistema assicurativo dell'Inail e non in quello del welfare statale. Un intervento può e deve arrivare dal legislatore, al quale la Corte segnala l'urgente necessità di una riforma per i «caregivers», al fine di rinsaldare la rete sociale.

La vicenda. La questione ha preso vita dal ricorso di un marito, vedovo di una casalinga iscritta all'Inail per la tutela contro gli infortuni domestici, in base alla legge n. 493/1999. La casalinga è rimasta vittima di un grave incidente domestico occorsole presso l'abitazione dei genitori. Il vedovo si è rivolto al tribunale per far condannare l'Inail a corrispondergli, in qualità di erede, la rendita da infortunio e l'assegno funerario maturato in seguito al decesso della moglie. L'Inail si era rifiutato a motivo del fatto che l'infortunio era accaduto in un ambito spaziale diverso da quello in cui viveva e dimorava il nucleo familiare della casalinga assicurata. Ma il tribunale respinge il ricorso, perché l'infortunio è accaduto nell'abitazione dei genitori della casalinga e non presso la casa coniugale, cioè nel luogo di dimora abituale che è un requisito fondamentale dell'assicurazione Inail.

Il dubbio di legittimità. È stata la corte d'appello di Salerno, alla quale il vedovo si è successivamente rivolto, a mettere in dubbio la legittimità costituzionale delle norme di tutela, per varie ragioni: per la disciplina irragionevolmente differenziata di situazioni sostanzialmente eguali; per violazione dei doveri di solidarietà su cui si conformano i rapporti tra genitori e figli all'interno della famiglia; per la lesione della tutela riservata dalla costituzione al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e al diritto dei lavoratori a godere degli strumenti previdenziali ed assicurativi adeguati alle loro esigenze di vita.

Tutto regolare. La Corte costituzionale, come richiesto dall'Inail, dichiara inammissibile la questione sollevata dalla corte di Salerno: non è possibile includere nella copertura assicurativa dell'Inail, attuata con la c.d. «assicurazione casalinghe» (art. 6 della legge n. 493/1999), anche eventi verificatisi fuori dalla dimora del nucleo familiare, presso l'abitazione di «stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica». Non è possibile perché il piano sul quale opera la tutela (cioè la legge n. 493/1999) è quello dello strumento assicurativo e non quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione. L'estensione della copertura assicurativa, pertanto, non può che avvenire da una riforma di sistema, inibita alla corte costituzionale e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Infatti, la riforma implica una molteplicità di soluzioni praticabili, quanto a soggetti e contesti assicurabili, la cui scelta non può che avvenire per mano del legislatore.

Urge una riforma.Tuttavia, conclude la sentenza, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell'aiuto rende necessario un forte e chiaro richiamo al legislatore, affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni. In altre parole: urge una riforma.

Daniele Cirioli - 29 luglio 2022 – tratto da Italia Oggi

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