Passaggio di crediti tra società nel perimetro del consolidato fiscale non brucia il contatore delle cessioni, perché non è considerato un trasferimento a terzi. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 45/E, che analizza il tema delle cessioni e della compensazione con l’Ires di gruppo.

La risposta delle Entrate non è la prima sul tema: ci sono almeno due precedenti, gli interpelli n. 133/2021 e 191/2019, che fissano alcuni principi approfonditi adesso dalle Entrate, con un’analisi che per la prima volta abbraccia tutto il perimetro dei crediti cedibili in base all’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Quindi, non solo il superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa.

A partire dal decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022), sono state introdotte nel nostro sistema diverse limitazioni alle cessioni. Attualmente, in sintesi, la prima è libera, le successive due sono possibili solo in ambiente controllato e, poi, c’è una quarta cessione, possibile tra la banca acquirente e tutte le partite Iva.

Quanto alle società che partecipano al consolidato fiscale - ricorda la risoluzione -, vale il principio fissato dall’articolo 7 del Dm 1° marzo 2018, in base al quale «ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione». Quindi, le società che partecipano alla tassazione di gruppo possono trasferire i propri crediti «per un ammontare non superiore all’Ires» dovuta dal gruppo.

Guardando a queste regole, allora, l’Agenzia conclude che «detto trasferimento non configura ipotesi di cessione a terzi dei crediti di imposta». Siamo, invece, in presenza «di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta». Non scattano, allora, le limitazioni fissate dalla legge per le cessioni.

Questo principio vale per tutta la catena delle cessioni: secondo le Entrate si applica sia per i crediti maturati come sconti in fattura dai fornitori che per i crediti acquistati da società esterne al consolidato. In questo caso, la seconda cessione sarebbe altrimenti impossibile, perché i cessionari non sono soggetti qualificati (come banche e assicurazioni) in base alla legge.

Sulle modalità operative per trasferire questi crediti, la risoluzione spiega che, in generale, è possibile l’utilizzo tramite F24 del credito di Beta da parte della consolidante Alfa. Più nello specifico, bisogna andare nella direzione indicata dalla risposta 240/2022.

Quindi, «costituendo le posizioni giuridiche attive in argomento crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili», nella sezione contribuente del modello F24 andrà indicato sia il codice fiscale della consolidante (primo codice fiscale) che il codice fiscale della consolidata e il “valore” 62 (nel campo codice fiscale del coobligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare).

Infine, la risoluzione ammette la possibilità di compensare questi crediti senza l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 31 del Dl 78/2010 e dell’articolo 34 della legge n. 388/2000, esattamente come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Il motivo, in questo caso, è da cercare nella risoluzione n. 86/1999, richiamata dalla circolare n. 53/2004, dove si spiega che «nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Unico Società di capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato». Anche se questi crediti non rientrano tra quelli indicabili nel quadro RU, le caratteristiche sostanziali sono le stesse.

Giuseppe Latour - 3 agosto 2022 – tratto da sole24ore.com

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