Una sola domanda per le richieste all'Inps dell'una tantum da parte dei lavoratori autonomi e professionisti. In base al reddito dichiarato per il 2021, infatti, la domanda vale per richiedere l'una tantum base di 200 euro (reddito oltre 20mila e fino a 35mila euro) ovvero l'una tantum maggiorata di 350 euro (reddito fino a 20mila euro), cioè 200 euro più 150 euro previsti dal dl 144/2022, c.d. Aiuti-ter. Lo spiega l'Inps nella circolare 103/2022 pubblicata ieri. La domanda si presenta online fino al 30 novembre.

Il via libera. Il via libera all'una tantum a favore di autonomi e professionisti è arrivato dalla pubblicazione in GU del relativo decreto di disciplina. L'erogazione avviene su istanza dell'interessato da fare all'Inps, eccetto nel caso di professionisti iscritti esclusivamente a una cassa professionale (se il soggetto è contemporaneamente iscritto a una cassa e all'Inps, la domanda va fatta all'Inps).

Soggetti beneficiari. Sono i lavoratori autonomi e professionisti, i lavoratori iscritti all'Inps in qualità di coadiuvanti e coadiutori di artigiani, commercianti e coltivatori diretti, nonché i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. Non sono beneficiari di una tantum, invece, gli imprenditori agricoli che sono amministratori di società di capitali, perché il reddito non rientra tra i redditi prodotti dall'azienda.

L'importo. L'importo dell'una tantum è di 200 euro per i lavoratori che nell'anno d'imposta 2021 hanno un reddito fino a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L'indennità, ai sensi dell'art. 20 del dl 144/2022, il dl Aiuti-Ter, è incrementata di 150 euro ai lavoratori che, nell'anno d'imposta 2021, hanno avuto un reddito fino a 20.000 euro.

La domanda è unica. La richiesta di una tantum va fatta online, dal sito dell'Inps, utilizzando il modulo predisposto. In alternativa, si può chiedere aiuto ai patronati o al Contact Center dell'Inps. Nella domanda, il lavoratore richiedente rilascia le seguenti dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000: di essere lavoratore autonomo o libero professionista; di non essere titolare di una pensione diretta al 18 maggio 2022; di non essere percettore di altra identica indennità una tantum; di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro ovvero a 20.000 euro; di essere iscritto, al 18 maggio 2022, a una delle gestioni previdenziali dell'Inps; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere fatto domanda di una tantum a un'altra forma di previdenza. A seconda del reddito dichiarato, l'Inps erogherà l'una tantum base di 200 euro ovvero quella maggiorata di 350 euro (200 euro + 150 euro).

Erogazione sulla parola. L'una tantum è erogata sulla base dei dati dichiarati dal richiedente, nonché di quelli disponibili al momento del pagamento. Successivamente, però, la domanda è soggetta a verifica anche attraverso informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate. Se all'esito dei controlli non si riscontri la sussistenza dei requisiti per il diritto al bonus, l'Inps avvierà la procedura di recupero.

Daniele Cirioli - 27 settembre 2022 – tratto da Italia Oggi

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